Data: 14/06/2013 11:00:00 - Autore: Dott. Luca Laurino

Dott. Luca Laurino - Nel corso della mia esperienza professionale nell'ambito delle relazioni industriali, ho avuto modo di interfacciarmi con una serie di realt� aziendali, analizzando le principali problematiche, causa di conflittualit� nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro.

In verit� gi� il Codice Civile, le normative speciali e la Legge 300/70, meglio nota come Statuto dei Lavoratori, avevano tracciato una serie di obblighi e limitazioni in capo alle parti sociali, con il preciso obiettivo di creare, mediante lo strumento legislativo, un deterrente per comportamenti poco costruttivi nelle relazioni di lavoro.

Il nostro attuale sistema produttivo, ormai inserito in una dimensione europea ed internazionale, si � recentemente dotato di protocolli rivenienti dal modello aziendalistico anglo-sassone ed asiatico, in materia di qualit� dei servizi resi al pubblico, in conformit� con l'equilibrio interno, istituendo appositi uffici e societ� specializzate, che ne controllino e certifichino i risultati.

Talvolta per� le misure adottate, si sono rivelate insufficienti nel gestire su larga scala ed a livelli diversi, ci� che gi� agli albori dell'industrializzazione in Italia, i consigli di fabbrica [1]�e le rappresentanze datoriali, avevano trattato avvalendosi dell'autonomia negoziale. �

La contrattazione collettiva, ha conosciuto notevoli evoluzioni dal

boom economico del secondo dopoguerra fino agli ultimi anni, quando per effetto della decretazione d'urgenza[2]�e successivi accordi nazionali di concertazione sindacale[3], si � distaccata dalle dinamiche abituali, fino a penetrare nella prossimit�[4]�delle singole locations�aziendali. �

Si � avuta quindi una frammentazione dei contratti collettivi, talora coesistenti in seno ad uno stesso contesto, che tra loro si pongono in netto contrasto, determinando quella che tecnicamente, il diritto costituzionale italiano definisce antinomia giuridica[5]�.

Una possibile soluzione alla dispersione contrattuale ed al conseguente incremento del contenzioso, � stata gi� sperimentata, attraverso la sottoscrizione dei cosiddetti accordi di clima, documenti integrativi della contrattazione di secondo livello utili alla prevenzione di controversie, che alterino il buon andamento dei rapporti professionali. Dal momento che trattasi di assoluta espressione della volont� negoziale, basano i propri principi sull'analisi del clima aziendale, ovvero di tutte quelle componenti oggettive e soggettive, dei punti di forza e di criticit�, che potrebbero, per una serie di motivi, trovarsi in rotta di collisione.

Ancor prima che fenomeni noti come mobbing e�stalking�entrassero a far parte del nostro linguaggio giuridico e fossero ritenuti rilevanti ai fini giudiziari, la previsione documentale poneva clausole inibitorie e sanzionatorie, nei confronti di tutti quegli individui che mediante atti o fatti, avessero recato danno alla salute e all'esistenza delle persone,

in costanza di lavoro. �

Pertanto un' attivit� preventiva realizzata direttamente in sede concertativa secondo i criteri prima esposti, con il giusto apporto degli attori sociali,

non solo garantirebbe una stabilit� relazionale duratura, ma eviterebbe una molteplicit� di risvolti negativi, con benefici anche in termini di

economia processuale.

Dott. Luca Laurino

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e-mail: dr.laurino@libero.it


[1]�Rappresentanze dei lavoratori negli stabilimenti industriali, sostituite in seguito dalle RSA/RSU

[2]�Il riferimento � all'art. 8 del Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge 148/2011, relativo alle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo economico del Paese

[3]�Cfr. �Accordo Quadro del 28 Giugno 2011�

[4]�Secondo il protocollo d'intesa tra Governo e Parti Sociali, siglato nel Luglio '93, la contrattazione si articola su due livelli, il primo nazionale, il secondo aziendale. Le esperienze aziendali e gli interventi legislativi successivi, in particolare l'art.8 ex lege 148/2011, derogando ad ogni precedente previsione hanno consentito la stipula di contratti collettivi anche interni ad una stessa azienda, anche nelle sue varie proiezioni geografiche

[5]�Istituto per il quale una pluralit� di provvedimenti disciplinando la stessa materia, si vengano a trovare in posizioni conflittuali. Al fine di risolverne il contrasto , si utilizza il criterio di pertinenza per materia e di specialit� cronologica


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