Data: 15/06/2013 00:05:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - Una recente sentenza della C.Cass. Civ. Sez. Lav. del 23/05/2013 n. 12719, ha chiarito che, nel caso in cui in appello, la sentenza venga rimessa al primo giudice " dichiarando nulla per difetto di integrit� del contraddittorio la sentenza emessa in primo grado", essendo il difetto dell'integrit� del contradditorio un vizio della vocatio in ius enon gi� dell'edictio actionis, non si configura l'istaurazione di un nuovo giudizio bens� la continuazione di quello gi� esistente. Quindi tutte le preclusioni e decandenze per il ricorrente restano ferrme in virt� dell'atto introduttivo ( ricorso) che produce la pendenza della causa. Secondo la C.Cass., " la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., nel rito del lavoro non � equiparabile all'instaurazione d'un nuovo giudizio."

Tanto premesso, in tali casi non sar� possibile la proposizione di doamde nuove.



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