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Data: 15/06/2013 00:05:00 - Autore: Emanuele Mascolo Dott. Emanuele Mascolo - Una recente sentenza della C.Cass. Civ. Sez. Lav. del 23/05/2013 n. 12719, ha chiarito che, nel caso in cui in appello, la sentenza venga rimessa al primo giudice " dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in primo grado", essendo il difetto dell'integrità del contradditorio un vizio della vocatio in ius enon già dell'edictio actionis, non si configura l'istaurazione di un nuovo giudizio bensì la continuazione di quello già esistente. Quindi tutte le preclusioni e decandenze per il ricorrente restano ferrme in virtù dell'atto introduttivo ( ricorso) che produce la pendenza della causa. Secondo la C.Cass., " la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., nel rito del lavoro non è equiparabile all'instaurazione d'un nuovo giudizio." Tanto premesso, in tali casi non sarà possibile la proposizione di doamde nuove. |
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