Data: 16/06/2013 20:31:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
di Paolo M. Storani - COMMENTO A PRIMA LETTURA DEL DECRETO DEL FARE ...POCO
Nell'Italia Duemilacredici il Governo, sinora immobile, si scorcia le maniche della camicia, si toglie la giacca e la cravatta (vedere le immagini del Presidente del Consiglio Letta jr., abitualmente inappuntabile) e fa.
I soliti squilli di tromba, con annessa retorica, trita e ritrita, profusa a piene mani, fanno da contorno al 'Decreto del Fare' varato ieri, 15 giugno 2013, dal Governo delle larghe intese (tradotto in idioma volgare: inciucio) Pd+Pdl+Scelta Civica ...Letta a tre piazze: insomma, il Governo Monti 2.0.
Grande co-protagonista del solenne annuncio di un afoso sabato di metà giugno Anna Maria Cancellieri, neo Ministro della Giustizia proveniente dal Viminale, ove ha operato talmente bene che è stata spostata. Non è noto se sia cattolica, adora Totti e la Roma, ha personalità da vendere ed ha a lungo servito lo Stato senza vantare acclarate appartenenze politiche.
Addirittura al mattino del 20 aprile 2013 era la favorita al Colle quale soluzione istituzionale sostenuta da Mario Monti. Anna Maria Cancellieri succede all'Avv. Paola Severino, penalista di lungo corso ed elevato reddito di € 7.000.000,00, che rimarrà nell'immaginario collettivo come colei che varò la cd. legge anti-corruzione con il portato di prescrizioni in un guazzabuglio interpretativo che la Cassazione Penale sta cercando di dipanare: concussione per induzione, pene ridotte, prescrizione rimodulata al ribasso. Ha difeso Acampora nel processo Previti, Cesare Geronzi nel processo Cirio, Francesco Gaetano Caltagirone, Lorenzo Cesa, Romano Prodi, Francesco Rutelli.
Esaurito il consueto armamentario di roboanti quanto vuoti road map, cronoprogramma, task force, grandi riforme (la controriforma costituzionale che rafforza i populisti, presidenzialismo di diritto 1 Il premier Enrico Letta il 1° giugno 2013 al festival trentino dell'economia, dopo aver ricordato il suo maestro Beniamino Andreatta e celiato col pubblico, stuzzicato dal direttore scientifico del festival, il grande Tito Boeri, azzarda: "non possiamo più eleggere il Presidente della Repubblica con le modalità dell'ultima volta. La democrazia rappresentativa sta cambiando e lo dobbiamo sapere") - di fatto già c'è, lo afferma anche Barbara Spinelli -, elusione sì, ma solo una tantum, del baluardo dell'art. 138 Cost.), stavolta nel presentare l'ennesima riforma della riforma della riforma fallita al rito civile il neo titolare di Via Arenula se la cava con la tradizionale espressione italica: terapia d'urto. In realtà, per chi come il sottoscritto -ahilui!- da decenni segue tali sedicenti riforme, è la solita minestra riscaldata condita con il pane secco del repechage della mediazione.
Vien quasi da ripensare a quanto suole affermare in altri campi Michele Ainis: "un vecchio regolamento ferroviario del Kansas innalzava un monumento alla prudenza: quando due treni s'incrociano sul medesimo binario devono fermarsi entrambi, e nessuno dei due può ripartire se non sia prima ripartito l'altro".
I nostri politici ignorano l'endiadi riforma organica e non sanno superare l'impasse in cui il rito civile giace da tempo.
Vien voglia di piantarla qui ed andare a rileggersi Prima lezione di diritto di Paolo Grossi, ed. Laterza, 2003, oppure Elogio dei giudici scritto da un avvocato, classico di Piero Calamandrei, edito da Ponte alle Grazie, 1989.
Ma dobbiamo commentare l'ircocervo altrimenti il Direttore ed i lettori di Studio Cataldi che dicono.
Al solito, la tecnica di confezionamento è pessima: un miscuglio di roba varia, a macchia di leopardo (sì, leopardo, non giaguaro, Pier Luigi Bersani, lo smacchiatore di grandi felini), con la consueta coperta avvolgente dell'urgenza: ma se tutto ciò era così urgente, perché non vararlo un mese fa? Il Governo s'è insediato il 28 aprile 2013.
Era già uscita l'anticipazione di una mobilitazione di 400 elementi da adibire presso le Corti di Appello in modo da smaltire le pratiche arretrate.
Verranno retribuiti a cottimo, un tanto a pratica: per i curiosi, la cifra è di € 200,00 per ogni provvedimento che esaurisce il processo anche in parte o nei confronti di alcune parti; tetto massimo € 20.000,00 all'anno.
Voglio sperare che il reclutamento (vocabolo tratto dal gergo militare: è una guerra all'arretrato civile) almeno questa volta sia fatto con criteri che privilegino la competenza, l'efficienza, l'amor proprio e la moralità; le esperienze passate ed attuali non consentono, però, di nutrire particolari ambizioni.
Ora, scrive La Repubblica, edizione cartacea del 16 giugno 2013, pag. 4, "un milione di pendenze civili in meno in cinque anni. Nel 'decreto del fare' trova posto anche un pacchetto per snellire l'abnorme arretrato della giustizia civile che scoraggia gli investimenti, oltre a ingolfare tribunali al collasso"; rullo di tamburi: la grande pseudo-novità "per raggiungere l'obiettivo -prosegue l'autorevole quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e diretto da Ezio Mauro - a sorpresa (n.d.r. = ma quale sorpresa?! I 'saggi', insediati da Napolitano nel frangente di stallo istituzionale, lo avevano posto in cima alle loro conclusioni in tema di giustizia; la stessa Confindustria suonava quella musica da tempo ... 2 Ricorderete la gaffe di quel galantuomo dell'ex Presidente della Consulta Valerio Onida che il 4 aprile 2013 dichiarò: "questa cosa dei saggi probabilmente è inutile. Serve a coprire questo periodo di stallo, insomma è un lavoro di copertura. In sostanza non servirà granché") viene ripristinata la mediazione obbligatoria, partita qualche anno fa ma poi bloccata dalla Consulta, che consente di dribblare aule e giudici e di risolvere le controversie con un più rapido accordo tra le parti favorito da un professionista qualificato, il mediatore appunto (ma gli avvocati saranno mediatori per legge, senza altri accreditamenti). Mediazioni non per tutte le cause, però"; e qui viene il bello perché la novità si fa interessante: "fuori restano le liti per danni da incidenti stradali; novità di non poco conto se si consideri che quasi per quelli pareva concepita la media-conciliazione.
Cominciano a fissare degli stabili ...baletti (direbbe l'imitatrice Sabina Guzzanti nei panni dell'Annunziata laicamente intesa come Lucia, nativa di Sarno, direttrice di Huffington Post):
1. - nel cantiere sempre aperto della riforma civile, in cui i Codici ancora freschi di inchiostro sono pronti per il macero nel volgere di pochi mesi, plana sui ruoli di cause per giunta delicate un ennesimo stuolo di giudici ausiliari (cfr. art. 2 sottostante: tetto di età 75 anni al momento della presentazione della domanda, quindi a rischio rinco ...); ausiliari sta per onorari, quando la riforma più incisiva sarebbe immettere in Magistratura a pieno titolo, quali giudici di carriera, i nostri ragazzi più preparati che da anni studiano/lavorano/s'inventano la vita da camerieri in pizzeria; si sa che i politici hanno una paura matta dell'indipendenza dei giudici veri, seppur civili; il legislatore ha sin qui creato Giudici di Pace, GOA, GOT, vale a dire tutte figure di inesperti o vegliardi (o entrambe le cose) in cui difetta il requisito fondamentale per giudicare i tuoi simili: essere GIUDICE di carriera, come tale uscito da un percorso di guerra che, per quanto scaduto di livello per un Paese ostaggio della criminalità organizzata, sforna ancora elementi di dignitosa caratura; nel caso dei nuovissimi giudici ausiliari si prevede un incarico quinquennale rinnovabile con una sola proroga: soglia invalicabile di età 78 anni, decisamente troppo! A quando l'istituzione del badante del giudice ausiliario?
2. - In barba ai soldi spesi a profusione per la frequentazione dei corsi per mediatore professionale, degli indispensabili ed obbligatori corsi di aggiornamento ed affiancamento in quel circo Barnum ch'è il business mediazione, ora tutti gli avvocati lo saranno d'ufficio e per legge. Tanto ora per il potere costituito, che ha una fifa blù dei professionisti liberi, sono posti nella condizione di non nuocere dopo le recenti norme draconiane sui compensi, ridotti a misere cifre ed eliminata la clausola di salvezza della liquidazione secondo la tariffa professionale: ora, dopo il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, gli avvocati sono in gran parte working poors e non si comprende come potranno arrivare alla (esigua) pensione.
3. - In modo bizzarro, sono davvero curioso di conoscere il perché (riconoscimento implicito di un fallimento?), la materia degli incidenti stradali è stata esclusa e sfilata dal catalogo di cui costituiva, suo malgrado, la regina sovrana e la pietra angolare. Talché, rimangono condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
4. - Rimane nel catalogo, dissennatamente, la materia della responsabilità medico/sanitaria, ove la prassi ha sperimentato la non fattibilità/impossibilità della procedura di mediazione, come peraltro era agevole prevedere. Sui costi spropositati della mediazione in campo medico, gettati dalla finestra senza pratico costrutto, meglio stendere un pietoso velo: eppure incidono ingiustamente su famiglie già segnate dalla colpa sanitaria.
5. - I meritevoli neo laureati in giurisprudenza verranno coinvolti in stage presso Tribunali e Corti di Appello per contribuire allo smaltimento dell'arretrato: agevole la previsione che se inseriti, nudi e crudi di erudimenti tecnico-esperenziali, lo smaltiscono da una parte, quell'arretrato rivive ineluttabilmente nel grado successivo perché il sospetto è forte che, in tale contesto, faranno macelli superiori al blando lenimento numerico/statistico che potranno produrre sui ruoli del contenzioso.
Ma forse lor Padroni del Vapore son più interessati ai numeri; tengo a ricordare che Enrico Letta ha citato l'altrieri, 14 giugno 2013, una frase a me cara di Federico Caffè che suona così: «Sciaguratamente al posto degli uomini abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei libri contabili», cito dal sito online del Sole 24Ore; l'augurio è che la dichiarazione d'intenti di Enrico Letta (una citazione non esornativa, da persona dotta, ma tutta fosforo e fantasia) valga anche per le aspettative di chi attende una giustizia da paese civile: tra filtri, inammissibilità, ostacoli vari, assistiamo allo smantellamento del concetto di impugnazione.
6. - Trenta magistrati di ruolo scelti dal CSM se ne vanno in Cassazione quali assistenti di studio nelle Sezioni Civili, lasciando così - coperta corta - sguarniti i posti nei Tribunali e nelle Corti di Appello. Immaginabile che siano propri i migliori ed i più produttivi ad andarsene dai gradi di merito; non so se a questo ha pensato il riformatore del giugno 2013.
7. - Parrebbe gratuitamente (nel senso che giovani i componenti lavoreranno gratis) istituito il nuovo Ufficio del Giudice, traguardo positivo di derivazione anglosassone da lustri invocato, ma bisognerà vedere quali saranno i prescelti per concretizzarlo (sopratutto quale sarà il loro livello qualitativo, se manterranno il riserbo su quanto apprenderanno finanche partecipando alla camera di consiglio, a meno che il collegio non reputi di escluderli) nella delicata opera di allestimento del materiale che poi il giudice di ruolo utilizzerà per la redazione del provvedimento; si tratterà di giovani infraventottenni a costo zero; con l'auspicio che costoro non si trasformeranno, nelle aree a più spiccata densità mafiosa, in gole profonde i monitoraggio sull'attività dei magistrati togati: avranno accesso ai fascicoli di cancelleria con garanzie che mi paiono fragili e permeabili; in un Paese che in fatto di associazioni mafiose non si è mai fatto mancare niente, che Dio ce la mandi buona.
8. - Con l'art. 16 del Decreto del Fare viene aggiunto al Codice di Procedura Civile l'art. 185 bis intitolato "proposta di conciliazione del giudice", talché il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa ed il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del decidere.
9. - Con l'art. 18 il medesimo Decreto del Fare va ad incidere ancora sulle martoriate membra dell'art. 132, 2° co., n. 4) - Contenuto della sentenza c.p.c.; infatti, l'articolo della riforma Letta jr. in questione tocca l'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; talché l'art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., che per via della L. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, 17° co.) era stato così modificato ("la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), ora, per effetto del nuovo restyling, si trasforma nel modo che segue: "concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione". Si passerà da sentenza trattato a liofilizzati informi ed indecifrabili. Insomma, faranno come per i risultati dei campionati minori: ci diranno chi ha vinto, perso o pareggiato, poi per le impugnazioni ce la sbrigheremo un po' noi, a tentoni.
E' la logica della sottrazione, dovremmo gioire perché ci tolgono continuamente diritti.
Come se la caverà giuridicamente il Governo Letta jr./Alfano, quest'ultimo, all'epoca Ministro della Giustizia e, come tale, tra i principali propiziatori del vulnus agli artt. 76 e 77 Cost., al cospetto della pronuncia d'illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale, 24 ottobre 2012-6 dicembre 2012, n. 272, Pres. Alfonso Quaranta - Est. Alessandro Criscuolo, Dio solo può saperlo.
Infatti, qualcuno a Via Arenula si è scordato che la Consulta ha inciso in profondità il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'evidente eccesso di delega ai sensi dell'art. 76 Cost. (art. 60 della Legge 19 giugno 2009, n. 69: "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali") è zucchero e miele in confronto a quel che il Giudice delle Leggi avrebbe potuto affermare se si fosse addentrato in profondità nella disamina.
Come ricorda incidentalmente Marco Bona in La responsabilità medica civile e penale dopo il Decreto Balduzzi, edito da Maggioli nel maggio 2013, la Consulta ha affermato che, contrariamente a quanto ci era stato propinato dagli aficionados della mediaconciliazione, neppure il diritto dell'Unione Europea (a partire dalla Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008) imponesse e nemmeno consigliasse l'adozione del modello obbligatorio della mediazione, "limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della Direttiva citata)", facoltà non esercitata dal Parlamento italiano in sede di delega al Governo.
In un emblematico passo la Consulta evidenzia che il carattere obbligatorio non è intrinseco nella sua ratio, né dagli atti dell'Unione Europea si desume alcuna esplicita o implicita opzione in favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione.
Come pure osserva Marco Bona (opera citata), tali rilievi della Corte Costituzionale "smentiscono altresì i cosiddetti 'saggi' nominati dal Presidente Napolitano".
A quando una nuova pronuncia di incostituzionalità?
Nel frattempo, mentre lor Signori, sempre uguali, sempre quelli, si baloccano da una vita sul tema delle riforme, eletto a sorpresa appena il 13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio è già in procinto di commissariare lo IOR ...
Ci fu un altro Pontefice cosiddetto di transizione che viene eletto a 77 anni, nel 1958: il bergamasco Angelo Roncalli da Sotto il Monte e subito annuncia il Concilio Ecumenico Vaticano II.
La curia romana sottovaluta l'evento ed affida a teologi concervatori i documenti preparatori sui quali far discutere le commissioni; ma i vescovi latino-americani, ispirati alla teologia della liberazione, si ribellano e respingono i testi prefabbricati dalla curia; Giovanni XXIII è contento.
Papa Bergoglio è venuto dalla fine del mondo, ove Horacio Verbitsky, editorialista politico del quotidiano argentino Pàgina/12, ha svolto serie e documentate indagini giornalistiche e denunce sul ruolo della Chiesa nella dittatura di Jorge Videla e del Comandante in Capo della Marina Emilio Eduardo Massera, aderente alla P2 di Licio Gelli con tessera n. 478; in Italia L'isola del silenzio (titolo originale El silencio è pubblicato da Fandango Libri nella traduzione dallo spagnolo di Andrea Grechi, ed. 2006.
L'inchiesta ha suscitato enorme clamore nel 2005 in Sud America perché incrocia le più importanti figure del Vaticano, dal nunzio apostolico Pio Laghi all'allora cardinale Jorge Bergoglio, massima autorità gesuita in Argentina tra il 1973 ed il 1979, sino ad analizzare la figura di Papa Paolo Vi. Ma Papa Francesco I tira diritto per la sua strada, ligio alla sua missione che - Nanni Moretti nello splendido film Habemus Papam docet - non dev'essere delle più tenere.
In Italia si è votato alle elezioni politiche il 24 (e 25) febbraio 2013 proprio mentre l'abdicante Joseph Ratzinger celebrava l'ultimo Angelus in Piazza San Pietro.
Per ora, in tutto questo tempo l'Italia è rimasta al palo, dopo una clamorosa debacle, ha dovuto rieleggere un Presidente della Repubblica che, a fine mandato, sfiorerà le cento primavere, mentre il Papa Paco, giovincello 77enne, rivolta la Chiesa degli scandali di Vatileaks come un calzino e denuncia lobbies.
Sulla lobby gay in Vaticano mi sovviene Massimo Gramellini nel box del 13 giugno 2013 della rubrica che tiene quotidianamente su La Stampa diretta dal grande Mario Calabresi: "La lobby gay del Vaticano avrà pure un potere assoluto sui conti in banca, nomine in Curia e scatti di carriera per le guardie svizzere con muscolatura ispirata alle statue di Michelangelo. Ma quando si tratta di decidere la linea del Vaticano in materia di unioni di fatto e coppie gay, l'influenza della lobby misteriosamente evapora. Mai conosciuta una lobby così distratta. O così egoista: il diritto di fare quel che gli pare i prelati gay lo vogliono tenere tutto per sé".
In conclusione, nel rito processuale civile noi in Italia siamo stati in grado di varare questa roba qua: un film già visto e neanche bello come Habemus Papam.
Quando una squadra ha un gioco con infiniti, piccolissimi passaggi si dice che fa il tiqui taca: vuol dire - Pep Guardiola, amato anche a Brescia, lo ha insegnato al mondo con il suo Barcelona - brevi ed insistiti passaggi per tenere a lungo la palla cercando il momento migliore per calciare in porta.
Nel mondo della politica tale momento non arriva mai. Al punto che dopo le Politiche 2013, rispetto al dato del 2008, il calo di elettori del Pd e del PdL, i principali protagonisti nell'agone partitico (partito, participio passato ...) dell'ultimo ventennio, ha raggiunto i nove milioni e mezzo di voti: PdL 6.300.000 e Pd 3.500.000. La differenza con il Vaticano, forse, consiste nel fatto che, nel mondo della Chiesa, il Conclave s'è ribellato al partito della Curia.

Qui in calce, fonte: Il Messaggero.it, consultazione delle h.10 del 16 giugno 2013, segue uno stralcio della riforma

TITOLO ‘X'
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,”;
b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “disporre l'esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole “L'invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all'invito,” sono soppresse;
d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all'articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,”;
g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all'articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici' sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta';
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.”;
m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.”;
p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Vai al Testo del Decreto Del Fare 2013 (Dl 69/2013)
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