Data: 23/06/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 14764 del 12 Giugno 2013.Il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore � contenuto all'art. 85 del cod. proc. civ. (revoca e rinuncia alla procura). Esso subordina l'effetto della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti della controparte processuale all'effettiva intervenuta sostituzione del difensore. La Suprema Corte ha modo di pronunciarsi circa l'operativit� di questo principio nell'ambito di un ricorso promosso in tema di ammissione al passivo di societ� sottoposta a fallimento.

La richiesta, avanzata a mezzo fax personalmente dalla parte, legale rappresentante della societ� in liquidazione, di rinvio d'udienza per provvedere alla nomina di un nuovo difensore viene rigettata. Conferma infatti la Corte che �vige nel nostro ordinamento il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore (�) con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel  processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, tanto pi� nel giudizio di cassazione, caratterizzato da uno svolgimento per impulso di ufficio�.


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