Data: 22/06/2013 09:30:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'articolo 52 del codice penale non � punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit� di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumit�; b) i beni propri o altrui, quando non vi � desistenza e vi � pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit� commerciale, professionale o imprenditoriale.
Con la sentenza del 18 giugno 2013, n. 26595 la Corte di Cassazione ha appunto sottolineato quanto previsto al comma 1 dell' articolo 52 c,p, e cio�: � la legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessit� di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta� .
Di conseguenza l'assenza di un'offesa in atto, e dunque del relativo pericolo per la propria incolumit� fa venire meno l'esistenza della scriminante della legittima difesa.
Luigi Del Giudice
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