Data: 25/06/2013 10:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli�- Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15232 del 18 Giugno 2013.In materia di espulsione dello straniero, di cui al decreto legislativo 286/98, l'errore nell'indicazione delle generalit� del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identit� del destinatario stesso bens� solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullit� del provvedimento, ma la semplice rettificabilit� dell'errore materiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Il fatto riguardava un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di un cittadino tunisino, sul quale si faceva riferimento ad un nominativo che non era quello risultante dal passaporto intestato al ricorrente. Il giudice di pace aveva accolto il ricorso dello straniero espulso sul rilievo che la Pubblica Amministrazione avrebbe avuto la possibilit� di sanare con altro atto il vizio eccepito dallo straniero e riscontrato effettivamente nel giudizio.� L'Amministrazione soccombente ha proposto ricorso deducendo che era stato l'interessato, come spesso avviene durante l'attivit� di polizia giudiziaria finalizzata alla compiuta identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, a norma dell'articolo 349, codice di procedura penale, nei confronti dei quali si procede eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonch� altri accertamenti, e a fornire, volta a volta, alle varie Autorit� con le quali era venuto a contatto, una versione diversa del proprio cognome, senza mai esibire un documento di identit�.

La Corte di Cassazione ha cos� accolto la tesi dell'Amministrazione ricorrente, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al giudice di pace che dovr� attenersi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.


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