Data: 03/07/2013 10:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli- Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 15111 del 17 Giugno 2013.Il danno da occupazione abusiva di immobile non pu� ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che � viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi dell' art. 1223 e 2056 Cc, trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicch� il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento � tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che pu� al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

E' il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza in commento. L'impostazione del danno in re ipsa non � sostenibile. �Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito pu� attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilit� e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti pi� idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione�. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunit� di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto, motivandolo adeguatamente.


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