Data: 01/07/2013 09:40:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli -� Corte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 15397 del 19 Giugno 2013. L'obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisce ipotesi secondaria e limitata, atteso che tale circostanza incide, ai sensi dell'art. 439 c.c, solo sull'entit� dell'obbligazione alimentare, non sulla sua sussistenza. E' il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento. L'articolo 439, comma 1, codice civile, infatti, rubricato �Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle�, stabilisce che �Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario�.

Il caso ha visto contrapposti una sorella vissuta per quarant'anni nella casa del fratello, occupandosi delle faccende domestiche: terminata la convivenza, indipendentemente dalle motivazioni da valutare, la sorella chiedeva di condannare il fratello all'obbligazione alimentare, trovandosi in una situazione di stato di bisogno, in quanto incapace di provvedere al proprio mantenimento con i proventi di una attivit� lavorativa. La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c. Sono irrilevanti le capacit� deambulatorie ai fini della valutazione dell'idoneit� al lavoro della ricorrente, e attesa l'equivocit� della circostanza quale base della presunzione di disponibilit� di somme sufficienti al proprio mantenimento da parte della ricorrente�.


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