Data: 07/07/2013 20:30:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli -

L'estate è periodo di "feste e concerti in piazza", e durante tali manifestazioni si effettua, di regola, vendita e somministrazione di bevande, soprattutto alcoliche, nel rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni normative che regolano la materia e delle ordinanze prefettizie che vengono emanate ad hoc.

E' importante sempre rammentare lo slogan anglosassone secondo il quale "se bevi, non guidi", per introdurre l'argomento oggetto della sentenza della Corte di Cassazione Penale 15 maggio, 2013, n. 20977: la guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'articolo 186, codice della strada, come è noto, stabilisce che "E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".

Qualora dagli accertamenti effettuati sulla persona, così come disposto dai commi 4 e 5, dell'articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti tecnici , gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, codice della strada, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (c.d. pre-test effettuati con i precursori).

Quando tali accertamenti qualitativi  hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool (per i quali, ultimi due casi, gli accertamenti qualitativi non devono essere effettuati obbligatoriamente), gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento: e lo strumento utilizzabile è il c.d. "etilometro".

L'articolo 379, regolamento di esecuzione c.d.s., relativamente alle procedure da seguire per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica prescrive che:

 

·         L'accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l) (rectius: 0,5 g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

·          La suddetta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

In relazione all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica attraverso l'utilizzo dell'etilometro, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione precisa che:  "Questa Corte ha stabilito che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. L'art. 379 reg. esec. del codice della strada dal canto suo, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. IV, n. 17463 del 24/03/2011, …, Rv.250324). Si è anche aggiunto che, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Sez. IV, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117)”.

 


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