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Data: 27/06/2013 09:10:00 - Autore: Luigi Del Giudice![]() Con il parere 01517/2013 il Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento di revoca della patente, emanato come atto dovuto, a seguito dell'irrogazione della misura di sicurezza di cui all'art. 120 del codice della strada, non può essere annullato nel caso in cui la misura di sicurezza della libertà vigilata viene anticipatamente revocata. L'annullamento, infatti, retroagisce fino al momento della emanazione dell'atto. Il fatto che la misura di sicurezza sia stata successivamente revocata comporta, dunque, la possibilità che il soggetto possa richiedere la restituzione del documento di guida sulla base della intervenuta revoca; il che va fatto all'Amministrazione (Prefetto) allegando il relativo provvedimento giudiziario e specificando il venir meno del presupposto di cui al'art. 120 del codice della strada e l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, sulla base del proprio potere discrezionale. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com |
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