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Data: 29/06/2013 16:00:00 - Autore: Gerolamo Taras![]() - 69 comma 7: "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". Di conseguenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma (Sezione Seconda) – sentenza N. 06307/2013 del 19 giugno 2013 depositata in segreteria il 25/06/2013- fondandosi su queste considerazioni, ha giudicato inammissibile il ricorso, proposto da M. C. per l'annullamento dell'atto, in data 25.03.2013, con il quale l' Amministrazione di Roma Capitale, aveva dichiarato di non essere obbligata a provvedere sull'istanza del ricorrente, volta ad ottenere la riassunzione presso l'Amministrazione Comunale; Queste le argomentazioni svolte dai Giudici: - “a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, il potere dell'Amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, al di fuori quindi delle materie riservate all'ambito del diritto pubblico dal D.Lg. n. 165 del 2001, art. 69 comma 1. Per cui la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo, ma, avendo natura di proposta contrattuale, pone in essere un mero procedimento di diritto privato definito con l'accoglimento o il rigetto di detta domanda, in quanto tale soggetto alla giurisdizione ordinaria (Cassazione Civile – SS. UU. - 21 dicembre 2009 n. 26827)”; - secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione secondo il disposto del D.Lgs. 165/01 art. 69, comma 7, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o a provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. SS.UU. 21/6/2010 n. 14895; 15 aprile 2010 n. 8984; 11 marzo 2008 n. 6418. Nel caso di specie la pretesa del ricorrente si riconnette ad atti adottati successivamente alla data del 30 giugno 1998, che segna il discrimine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario. Aggiungiamo che la Corte di Cassazione, nella sentenza 5 ottobre 2006 n. 21408, aveva enunciato il seguente principio di diritto: Di conseguenza - si legge sempre nella sentenza- La privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, infatti, ha lasciato inalterato il regime - in materia di reclutamento del personale - che resta, pertanto, identico sia per il personale rimasto in regime di diritto pubblico sia per quello - che qui interessa - in regime contrattuale. Pertanto “per i lavoratori con i quali si costituisce, mediante contratto, il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - il diritto soggettivo a stipulare il contratto - correlato all'obbligo dall'amministrazione di prestare il proprio consenso - è configurabile soltanto in favore dei soggetti - individuati all'esito della procedura concorsuale, collocandosi, infatti, sul terreno del diritto privato (ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), dopo l'esaurimento della stessa procedura, capacità ed atti di gestione dell'amministrazione. Lungi dal fondare il diritto all'assunzione - e, rispettivamente, alla riassunzione - in favore dei beneficiari (candidati idonei in precedente concorso, appunto, e dipendenti cessati dal servizio per dimissioni o per altra cause, parimenti rilevante allo stesso fine), gli istituti giuridici prospettati (scorrimento della graduatoria, appunto, e riammissione in servizio) presuppongono, infatti, la scelta dell'amministrazione di coprire il posto vacante - non dissimile, nella sostanza, dalla scelta presupposta dall'avvio di procedura concorsuale - e conferiscono alla stessa amministrazione il potere discrezionale di non avviare una nuova procedura concorsuale, ma di utilizzare gli esiti di procedura precedente (assumendo candidati che ne siano risultati idonei, ma non vincitori, appunto, o riassumendo dipendenti, assunti mediante concorso, ma cessati dal servizio per una delle cause rilevanti a tale fine). Con riferimento specifico all'Istituto della riammissione in servizio, la disposizione ( D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132) - che, per quanto si e detto, ne reca la disciplina - prevede, infatti, la facoltà dell'amministratore di procedere alla riammissione in servizio ("può essere riammesso in servizio (....)") del dipendente dimissionato - per quel che qui interessa - o cessato, comunque, dal servizio per una delle altre cause, parimenti rilevanti allo stesso fine. A fronte di un potere discrezionale così ampio - esercitato, peraltro, in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura del posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni - non è, all'evidenza, configurabile il diritto soggettivo del lavoratore dimissionario alla riammissione in servizio, a prescindere dalle ragioni - che inducono amministrazione a non disporre la riammissione - coerentemente sottratte al sindacato del Giudice”. Un ultima notazione. All' istituto della riammissione in servizio si applicano le regole procedimentali ed i vincoli di spesa, previsti per il reclutamento del personale nel Pubblico Impiego.Gerolamo Taras |
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