Data: 02/07/2013 10:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - L'articolo 350 comma 7 del codice di procedura penale, sancisce che la polizia giudiziaria pu� altres� ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non � consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall`art. 503, comma 3 .
Con la Sentenza 27678 del 24 Giugno 2013 la Corte di Cassazione precisa che il carattere della spontaneit� non viene meno per il solo fatto che la persona sottoposta ad indagine sia stata invitata negli uffici della polizia giudiziaria per ragioni di indagine, se poi si determini a rendere spontaneamente le dichiarazioni. E non pu� essere revocato in dubbio, se in tal senso v'� attestazione a verbale, per il solo fatto che siano intervenute alcune domande, seguite da risposte, e di cui si sia dato correttamente atto a verbale, consentendo cos� di poter distinguere le dichiarazioni provocate dalle dichiarazioni spontanee.
In particolare la Suprema Corte chiarisce che il carattere della spontaneit� non pu� essere negato per il solo fatto che furono rese in esito ad un invito a presentarsi, e ci� perch� tale ultimo atto impone il fatto della presentazione ma non anche quello della successiva dichiarazione, conseguenza esclusiva di una determinazione volontaria.
Luigi Del Giudice
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