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Data: 04/07/2013 01:05:00 - Autore: Emanuele Mascolo
Dott. Emanuele Mascolo - Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2013, il Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78, già soprannominato "decreto salva carceri." Detto decreto prevede delle modifiche al Codice di procedura penale che si riportano testualmente dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1 -bis . Il giudice stabilisce il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela
della persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4 -bis . Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b) , quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione,
previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia
cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione
della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza
provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69 -bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti
dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 -bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4 -ter . Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4 -bis , trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
per la decisione sulla liberazione anticipata.
4 -quater . Nei casi previsti dal comma 4 -bis , il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole:
«tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei
casi previsti dall'articolo 47 -ter , comma 1, della legge
26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a) , il periodo: «423 -bis , 624,
quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate
dall'articolo 625, 624 -bis del codice penale, e per i delitti
in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo
comma, numero 11 -bis ), del medesimo codice, fatta eccezione
per coloro che si trovano agli arresti domiciliari
disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612 -bis , terzo comma,
del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:
«da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua
pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 -bis non
supera i limiti indicati dal comma 5,».
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