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Data: 04/07/2013 01:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo
Dott. Emanuele Mascolo - L'art. 2 del D.L. salva carceri (Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78) ha apportato modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). Si riporta pedissequamente il testo pubblicato in G.U. n. 153/2013
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4 -bis , è aggiunto
il seguente:
«4 -ter . I detenuti e gli internati possono essere assegnati
a prestare la propria attività a titolo volontario e
gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in
favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni
di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in
quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
b) all'articolo 47 -ter , sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1 -bis , nel secondo periodo, le parole:
“e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale” sono
soppresse;
3) il comma 1 -quater è sostituito dal seguente:
«1 -quater . L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare
è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione
al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai
precedenti commi 1, 1 -bis e 1 -ter è rivolta al magistrato
di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 -bis .»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30 -quater e 50 -bis sono abrogati;
d) il comma 7 -bis dell'articolo 58 -quater è soppresso.
Art. 3.
Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5 -bis ,
è aggiunto il seguente: «5 -ter . La disposizione di cui al
comma 5 -bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di
sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di
quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) , del
codice di procedura penale.»
Art. 4.
Compiti attribuiti al commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie
1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla
Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio
n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni
del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre
2014 e sono altresì integrate fi no alla medesima scadenza
con i seguenti ulteriori compiti:
a) programmazione dell'attività di edilizia
penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie
esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi
di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori
delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a
vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari anche mediante acquisizione, cessione,
permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero
tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati
in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità
dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali,
dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla
valorizzazione al fi ne della realizzazione di strutture carcerarie,
anche secondo le modalità di cui alla lettera d) ;
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la
giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere
d) ed e) , sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni
di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente
al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sull'attività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono
soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile
nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione
vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente
al Ministro della giustizia ed alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti una relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a
norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno
2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1,
sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap.
5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo
Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
al Commissario straordinario del Governo per le
infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,
ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente
alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo
17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012,
al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie è assegnata una dotazione organica di
ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi
comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica
stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie
e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione
di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e
il trattamento economico in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Al fi ne di assicurare
la piena operatività della struttura, il medesimo
Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a
tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul
cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo
Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie
già assegnate al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili
sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del
medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
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