Data: 05/07/2013 08:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Consiglio di Stato sentenza 2564/2013.
La legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, consente, che venga rilasciata una concessione che non imponga, alla conclusione della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all'attivit� di balneazione ma stabilisce anche che quanto precede possa avvenire esclusivamente in seguito all'ottenimento del nulla - osta delle autorit� preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Osserva, quindi, il Collegio che, stante la preminenza della tutela del bene �assoluto� e �primario� del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione ed alla luce della normativa sopra citata, non pu� ritenersi sussistente alcun�favor� per il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attivit� estiva di balneazione, essendo tale mantenimento comunque condizionato dal rilascio del prescritto nulla - osta soprintendentizio.
Il Consiglio di Stato, inoltre richiamando una recente pronuncia della Sezione per un caso analogo (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4761) precisa: a) l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilit� ambientale e paesaggistica delle opere in questione per il solo periodo estivo non comporta necessariamente che tale compatibilit� sussista anche per il periodo invernale; b) la limitazione temporale dell'autorizzazione al solo periodo estivo risulta, infatti, frutto di un complessivo bilanciamento fra gli interessi dei privati e quelli pubblici connessi con la necessit� di tutela del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, che ha trovato il suo punto di equilibrio proprio nella limitata incidenza temporale del manufatto sull'ambiente circostante.
Luigi Del Giudice
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