Data: 06/07/2013 10:00:00 - Autore: A.V.

� principio pacificamente affermato in giurisprudenza (v. ex multis, Cass. n. 8512/2006; n. 25618/2007) che il tradimento non costituisce, di per s�, causa di addebito della separazione, ove non rappresenti il fattore scatenante della crisi coniugale e ove, soprattutto, venga superato dalla coppia che ha recuperato l'armonia del rapporto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16270/2013, accogliendo, tuttavia, la richiesta di addebito della separazione formulata dall'ex marito, proprio a causa dell'incidenza del tradimento della moglie nella rottura del rapporto matrimoniale.

Vedendo rigettate le proprie istanze dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, sull'assunto che l'infedelt� coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale, nonch� considerata la disponibilit� manifestata dallo stesso di conciliarsi con la moglie, l'uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, anche a fronte della richiesta di mantenimento avanzata dalla donna.

Al contrario di quanto affermato dai giudici di merito, la Suprema Corte gli ha dato ragione.

� vero, infatti, ha affermato la Cassazione che il presupposto dell'addebito �� rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare� che va accertato verificando se la relazione extraconiugale sia stata causa dell'intollerabilit� della convivenza, oppure, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, sia intervenuta �in un menage gi� compromesso, ovvero, perch�, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico�.

Tuttavia, � altres� vero, hanno aggiunto gli Ermellini, che non pu� bastare �una generica affermazione di volont� riconciliativa�, la quale di per s� non solo �non elide la gravit� del vulnus subito � ma assume valore soltanto � in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale�. Quando, invece, come nel caso di specie, �in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volont� di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro�, il quale anzi d� luogo ad una maggiore ostentazione della relazione adulterina, � evidente, hanno concluso i giudici di piazza Cavour accogliendo il ricorso del marito, che deve considerarsi persistente tanto la situazione di crisi quanto la condotta che ha dato luogo all'intollerabilit� della convivenza. 


Tutte le notizie