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Data: 06/07/2013 08:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - Il primo comma dell'articolo 200 del codice della strada prevede che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Il successivo articolo 201 del codice della strada stabilisce poi che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato……” La Cassazione con sentenza 2 luglio 2013, n. 16555 , ha così stabilito che in seguito ad un sinistro stradale mortale, occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso concreto, precisa la Corte, occorre rilevare, come correttamente dedotto dal resistente, che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto contestazione differita. Il verbale risulta redatto in data 7 maggio 2005 presso gli uffici della Polizia stradale e richiama le “violazioni accertate il 27 aprile 2005” a seguito dell'intervento in loco per “incidente stradale con feriti”. Nulla viene indicato a proposito della contestazione differita. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com |
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