Data: 12/12/2003 - Autore: www.cassazione.it
Ai fini della configurabilit� del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal terzo comma di tale articolo, occorre in concreto accertare le qualit� professionali di coloro che prestano l'attivit� lavorativa nonch� le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attivit� esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilit� del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalit� e dei tempi di lavoro � configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente. (Corte di cassazione -sez. Lav.- sentenza 17574 del 19 novembre 2003
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