Data: 08/07/2013 09:16:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - TAR Campania, Sa, Sez. II, n. 330, del 4 febbraio 2013.
E' soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che, pu� razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare �in sicurezza� la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poich� solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie� (Cfr. CdS, IV, 2677/2011, che conferma Tar Lazio 7027/2009, Tar Napoli 7428/2006 e Tar Basilicata n. 441/2010).
La norma dell'art. 14 della Codice della Strada, dispone che i proprietari e concessionari delle strade, ��allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidit� della circolazione��, debbano provvedere (lettera a) ��alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonch� delle attrezzature, impianti e servizi��, La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, n. 38, del Codice laddove quest'ultimo articolo chiarisce che nell'ambito di ��strada�� vanno ricomprese anche le ��piazzole di sosta��, definite espressamente ��parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli��.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, �anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operativit� del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perch� sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di propriet� di soggetto terzo, poich� la relativa attivit� comporterebbe l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonch� il transito di operatori ecologici per le altre attivit� proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale, come nel caso in esame."
Sono invece da ritenersi infondate le censure fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilit� degli artt. 192-198 dlgs 152/2006 ed, in particolare, dell'art. 198 del dlgs che costituirebbe norma speciale rispetto all'art. 14 del dlgs 285/92 (Codice della Strada).
Luigi Del Giudice
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