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Data: 09/07/2013 09:30:00 - Autore: L.S. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16735 del 4 luglio 2013, ha ribadito che, secondo quanto affermato da un consolidato principio giurisprudenziale, "in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (...), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato."
Infondato, dunque - secondo i giudici di legittimità - l'unico motivo del ricorso con cui l'Ente ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2109 cod. civ., lamentava che erroneamente la sentenza impugnata avesse riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, ancorché queste non fossero state chieste ritenendo che il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo ed il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro. |
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