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Data: 10/07/2013 07:43:00 - Autore: Luigi Del Giudice![]() In particolare il ricorrente riteneva giustificata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del conducente, essendosi di fronte ad un caso di auto di famiglia guidata da parenti stretti del proprietario e non essendo predicabile un dovere di conoscenza in capo all'intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell'ambito familiare. In merito a quanto sopra la Cassazione ribadisce con l'ordinanza n. 16895 dell'8 Luglio 2013 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842). Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com |
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