Data: 14/09/2022 11:00:00 - Autore: Gilda Summaria

Eccezione d'inadempimento: cos'�

Il rimedio generale della risoluzione del contratto � la causa principale di estinzione del contratto stesso, vero per� che ciascuna delle parti nei contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive, pu� rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (art. 1460 cod.civ. : c.d. eccezione di inadempimento).

Questa facolt� viene a salvaguardare l'equilibrio contrattuale, il cosiddetto �sinallagma�.
Quanto detto lo si evince dalla formulazione dell'art. 1460 c.c. il quale cos� dispone: "1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu� rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 2.Tuttavia non pu� rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto � contrario alla buona fede."

Giurisprudenza sull'eccezione d'inadempimento

Vediamo di comprendere al meglio il significato del contenuto di questa norma attraverso alcune recenti sentenze della Cassazione:

Eccezione d'inadempimento nel rapporto di lavoro

Cassazione n. 26197/2022: ""In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalit�, sia giustificato dall'accertata illegittimit� dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perch� privo del carattere dell'illiceit�, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012".

Compravendita immobiliare e mancata consegna certificato di abitabilit�

Cassazione n. 24317/2022 "in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilit� (o agibilit�), pur non incidendo sul piano della validit� del contratto, integra per� un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilit� del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilit� o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19749 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12324 del 23/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23265 del 18/09/2019). Sicch� il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo del certificato di abitabilit� o di agibilit�, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, � obbligato ad attivarsi il promittente venditore - � giustificato, poich� il predetto certificato � essenziale, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la propriet� di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonch� a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, cio� la fruibilit� e la commerciabilit� del bene."

Riparto dell'onere probatorio

Cassazione n. 23272/2022: "il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegaziore della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto � gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite poich� il debitore eccipiente pu� limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente � tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione."

Eccezione di inadempimento e locazione

Cassazione n. 17020/2022: "in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalit� tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bens� in relazione alla situazione oggettiva; in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato pur in presenza di vizi, non � legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perch� tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore.

Eccezione di inadempimento rapporto cliente professionista

Cassazione n. 15867/2022: "l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., pu� essere opposta dal cliente al professionista che, come nella specie, abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purch� la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell�attivit� difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass. 25894/2016)"

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