Data: 12/07/2013 10:00:00 - Autore: Gerolamo Taras
di Gerolamo Taras - L'art. 43, t.u.l.p.s., tassativamente esclude che chi ha riportato condanne per determinati reati (fra i quali il furto aggravato) possa ottenere il porto d'armi. Con sentenza n. 03719/2013 del 7 giugno 2013, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha precisato, ancora una volta (in precedenza sentenze n. 4630/2011, n. 3842/2012 e n. 4731/2012, che hanno puntualizzato l'interpretazione dell'art. 43, t.u.l.p.s..) che �l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio di quelle condanne penali, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione (ovvero l'estinzione ex art. 445, c.p.p.); pi� precisamente, viene meno l'automatismo. La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo. Pu� semmai essere preso a base di una valutazione discrezionale, che terr� conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravit� del reato, e simili�. In questo senso e in questi limiti, il Consiglio di Stato, accoglie l'impugnazione contro la sentenza n. 4859 del TAR del Lazio che aveva respinto il ricorso di F.B. per l'annullamento del provvedimento con il quale, il Questore di Roma, aveva revocato all' appellante la licenza di porto di fucile per tiro a volo e, successivamente, respinto l'istanza di riesame. I provvedimenti impugnati (la revoca della licenza e il diniego di riesame) sono stati motivati con la circostanza che l'interessato ha riportato, nel giugno 1998, una condanna �patteggiata� per furto aggravato; e con la considerazione che l'art. 43, t.u.l.p.s., tassativamente esclude che chi ha riportato condanne per determinati reati (fra i quali il furto aggravato) possa ottenere il porto d'armi. Il provvedimento emesso in sede di riesame dava atto che il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. ma aggiungeva, secondo le indicazioni della giurisprudenza, che �la concessa estinzione non preclude comunque a questa Autorit� la possibilit� di valutare il fatto storico che proprio in ragione della tipologia di violazione commessa rimane comunque grave�. Il Consiglio di Stato ha giudicato non sufficientemente motivata la valutazione discrezionale della gravit� del reato da parte dell' Amministrazione. �Nondimeno, se il provvedimento in esame risulta corretto nella parte in cui si d� carico di esprimere una valutazione discrezionale che abbia per oggetto �il fatto storico�, la sua motivazione appare tuttavia inadeguata. Ed invero nulla viene detto delle caratteristiche oggettive del �fatto storico� (si sa solo che l'interessato � stato giudicato a suo tempo per �furto aggravato� senza ulteriori precisazioni sulle circostanze, sulla natura e sul valore della refurtiva, etc.), tanto meno delle ragioni per cui l'autorit� di p.s. considera quel fatto rilevante e significativo tanto da sconsigliare una licenza di porto d'armi per uso sportivo (tiro a volo) a distanza di circa tredici anni�. Di conseguenza vengono annullati sia la sentenza del T.A.R.,sia gli atti impugnati in primo grado, mentre l'autorit� di p.s. dovr� riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamente con una motivazione pi� approfondita. Per queste ragioni le spese dell'intero procedimento sono state compensate fra le parti.
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