Data: 12/07/2013 07:30:00 - Autore: Barbara Luzi

di Barbara Luzi - Il proprietario del veicolo � responsabile del sinistro a meno che non provi in maniera incontrovertibile che la circolazione dello stesso � avvenuta contro la sua volont�.
L'Articolo 2054 del c.c. (Circolazione di veicoli) al terzo comma recita: �Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l' usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio , � responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo � avvenuta contro la sua volont�.�
La Corte di Cassazione, sezione IV civile, con la sentenza 16217 del 27/06/2013, precisa che: �per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, c.c., non � sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma � al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volont�, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volont� del proprietario non possa risultare superata (Cass. n. 15478/20l11; n. 15521/2006).�
Nel caso di specie, infatti, il proprietario del veicolo aveva dichiarato di aver adottato tutte le cautele volte ad evitare l'impossessamento del veicolo da parte del fratello minore senza per� specificare le modalit� di custodia ovvero fornirne prova testimoniale. Circostanza che � chiaramente spiegata nella sentenza impugnata.
Ai fini della prova liberatoria, quindi, non rileva che le chiavi dell'auto fossero state riposte dallo stesso proprietario in un cassetto chiuso a chiave all'interno dell'abitazione n� che lo stesso si trovasse lontano dalla residenza poich� stava assolvendo all'obbligo di leva.
Il ricorso, pertanto, viene rigettato per manifesta infondatezza.

Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
Sito web dell'autore: pmedintorni.blogspot.it


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