Data: 20/07/2013 08:40:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 17089 del 10 Luglio 2013. Nel caso di specie ad una prima pronuncia di separazione dei coniugi, pronunciata dal Tribunale e addebitante la separazione a carico del marito nonché l'affidamento del figlio in condiviso (minore poi effettivamente residente con la madre) è seguita la totale riforma in appello, la quale ha revocato l'addebito a carico del coniuge e disposto l'intervento dei servizi sociali al fine di vigilare circa il rapporto tra madre e figlio. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso l'ex moglie, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in diversi punti della sentenza impugnata.

La Suprema Corte accoglie solo parzialmente il ricorso, in particolare il gravame proposto circa l'errata quantificazione dell'importo dell'assegno di mantenimento, stimato sulla sola base delle necessità del minore, senza tener adeguatamente conto del patrimonio di cui sono titolari gli ex coniugi. Pur rigettando gli altri motivi, la Corte, nell'espletamento dell'essenziale funzione nomofilattica che le è propria, si sofferma tuttavia ad esplicitare i motivi di diritto alla base della corretta valutazione del giudice del merito.

 

Dalla sentenza emerge in particolare come la pronuncia di addebito debba fondarsi su un esame complessivo della condotta tenuta dagli ex coniugi, nonchè di come debba sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati vicendevolmente alle parti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La valutazione risulta dunque essere globale e comparativa e i comportamenti tenuti non devono essere valutati isolatamente ma occorre verificare l'eventualità che l'inosservanza dei doveri coniugali non sia stata causata da reazione ad altro comportamento inadempiente della controparte. Sottolinea infine la Suprema Corte come permanga pur sempre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di curare ed educare la prole. Tale obbligo non va inteso in senso superficiale come mero obbligo agli alimenti, ma i minori devono ricevere tutte quelle attenzioni necessarie al loro corretto sviluppo psicofisico, a partire da una stabile organizzazione domestica; circostanza che, nel caso in oggetto, si è rivelata carente in capo alla madre a seguito di esperimento di ctu.


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