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Data: 22/07/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi Il c.d. foro del consumatore è esclusivo, ma derogabile. Lo afferma la Suprema Corte (sentenza n. 17083/2013) pronunciandosi in merito a un regolamento di competenza presentato da una società ricorrente, emittente di decreto ingiuntivo nei confronti di un acquirente, decreto provocato dal mancato pagamento del corrispettivo di acquisto di un'autovettura. Avverso il decreto ha proposto opposizione il privato compratore presso il Tribunale di Ragusa, il quale, con ordinanza, ha dichiarato la nullità del decreto opposto nonché la propria incompetenza, indicando come giudice competente il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale. Tale ordinanza è stata impugnata dalla società con regolamento di competenza ed il procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto di dichiarare la competenza a favore del Tribunale di Catania. La Cassazione evidenzia come, in materia di tutela del consumatore (normativa di cui al d.lgs. 206/2005, codice del consumo) il foro ben può essere derogato dalle parti. "Il c.d. foro del consumatore è esclusivo, ma derogabile, altresì precisandosi che la presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell'essere la medesima stata oggetto di specifica trattativa". Di conseguenza, "spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità (…) ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento". Inoltre, dai fatti allegati è emerso che la scelta del foro di cui sopra sarebbe stato sicuramente a vantaggio del consumatore, avendo l'azienda creditrice sede legale all'estero. In mancanza di specifica prova fornita dall'azienda in merito a precisa trattativa sulla clausola in oggetto e non ravvisandosi squilibrio tra le parti, la Suprema Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza.
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