Data: 19/07/2013 16:30:00 - Autore: Barbara Luzi

di Barbara Luzi In una sentenza del 2011 il Tribunale di Venezia sezione distaccata di San Donà di Piave condannava quattro diversi soggetti nella qualità di titolari di varie imprese che avevano conferito rifiuti prodotti, presso l'impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli, alla pena dell'ammenda per il reato ex articolo 256 comma I del decreto legislativo 152 del 2006.
Uno dei ricorrenti proponeva ricorso denunciando per prima cosa che si era avvalso di questa società assicurandosi che i rifiuti potessero essere conferiti ad essa ed inoltre che nel corso del processo era emerso che il conducente del mezzo col quale erano stati trasportati i rifiuti aveva modificato il codice Cer apposto sui formulari.
Gli altri tre ricorrenti deducono alla stessa maniera il fatto che erano stati tratti in inganno dal trasportatore sui codici Cer ed anche dal fatto che lo stesso aveva dichiarato di essere in possesso dell'autorizzazione allo smaltimento. Fanno presente poi che il reato si sarebbe estinto per prescrizione.
La suprema corte dichiara inammissibile il ricorso poiché basato su motivi manifestamente infondati.
Il giudice di merito infatti aveva correttamente valutato e posto in evidenza, in un esame incrociato di documenti (stampato giacenze, registri di carico e scarico, formulari e documentazione fotografica) come la ditta non era autorizzata allo smaltimento dei rifiuti che le erano stati conferiti e, di conseguenza, come gli imputati non avevano adempiuto al dovere che l'attività professionalmente svolta imponeva loro. Gli stessi, infatti, avevano l'obbligo di verificare che il destinatario dei rifiuti, soggetto noto, fosse autorizzato a riceverne di quella tipologia.
Tra l'altro la dipendente di uno degli imputati aveva fatto notare al suo datore di lavoro che la ditta probabilmente non era in grado di trattare i rifiuti e aveva anche riferito in qualità di teste che la scelta di utilizzare ugualmente quella ditta le era sembrata una mera decisione di carattere economico.
La decisione del Giudice di primo grado era ulteriormente motivata dal fatto che l'art. 188 del Dlgs 152 del 2006 imponendo la responsabilità nella gestione dei rifiuti sia sui produttori che sui detentori con tutti gli oneri conseguenti alla lettera b) recita: "in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. ".
Anche la costante giurisprudenza indica che il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questi ad altri soggetti purché controlli che questi soggetti privati siano debitamente autorizzati.
Quindi, poiché i soggetti potevano tranquillamente porre in essere tutte le verifiche del caso ma si sono ben guardati dal farlo, si ritiene corretto l'operato del giudice di prima istanza e con la sentenza n. 29727 dell'11 luglio 2013 della terza sezione penale della Corte di Cassazione i ricorsi vengono dichiarati inammissibili.

Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
Sito web dell'autore: pmedintorni.blogspot.it


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