Data: 19/07/2013 09:44:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione Sentenza n. 28805 del 5 luglio 2013
Il fatto
Alla guida dell'autovettura FIAT multipla, il conducente percorreva a velocita' sostenuta e, comunque, non prudenziale una strada secondaria non ancora aperta al traffico; giunto all'incrocio con la strada principale, , per negligenza, imperizia ed imprudenza, ed in violazione degli articoli 140, 141 e 154 del codice della strada, ometteva di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla sua sinistra cagionando un violento impatto con il moto furgone Ape. A seguito dell'urto il conducente ed il passeggero di quest'ultimo riportavano lesioni personali. Il conducente, ricoverato in ospedale e sottoposto ad un doppio intervento chirurgico, decedeva successivamente.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione precisa che chi si immette da una via secondaria non ancora aperta al traffico, ancorche' in assenza di segnale di STOP, su di una principale e' tenuto a fermarsi sul ciglio e non procedere verso la sede stradale , tale obbligo e' previsto specificamente dall'articolo 145 C.d.S., comma, n. 6, (Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada). Solo fermandosi e guardando prima a sinistra, era possibile rendersi conto dell'arrivo o meno di altri veicoli.
Inoltre in merito all'obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista, gli ermellini chiariscono che le norme che disciplinano la precedenza sono ispirate ad una inderogabile esigenza di sicurezza della circolazione stradale, sicche', anche nel caso in cui sussistano situazioni ambientali che ostacolino l'avvistamento dei veicoli convergenti all'incrocio, il conducente di quello che versi in una tale situazione, tanto piu' se gravato dall'obbligo di dare la precedenza, deve innanzitutto fermarsi, e procedere, poi, nel caso in cui non riesca ad avere la completa visibilita' alla sua sinistra, con la massima dovuta cautela, anche avanzando a piccoli tratti o adottando altri espedienti idonei a scongiurare intralci e pericoli al conducente di altro veicolo avente il diritto di precedenza (Cass., Sez. 4, 28 febbraio 1989, n. 6556).
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