Data: 16/08/2013 08:58:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 17080 del 10 Luglio 2013.  L'acquisto di un biglietto aereo presso un'agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 Cc, in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, concernenti, in particolare, la richiesta di risarcimento per i disagi subiti a seguito del viaggio, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, codice procedura civile, nel testo così sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63.

Colui che compra il biglietto aereo on line non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle. Il criterio, indicato dalle Sezioni Unite (sentenza 16 giugno 2006, n. 13917) per l'individuazione dcl mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di pace, in funzione della domanda - con riguardo, cioè, al suo valore ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non già con riguardo al contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto) - è stato dettato con riferimento al regime antecedente al d. Lgs. n. 40 dcl 2006 . Nell'occasione le SS.UU. precisarono anche che il principio dell'apparenza opera nelle  sole residuali ipotesi in cui il giudice  di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod . civ. Ciò  posto, sicuramente errato è l'approdo del Tribunale, laddove ritiene l'appello inammissibile per il fatto che “la pronuncia impugnata è stata resa secondo equità e non concerne profili sottratti a siffatto tipo di giudizio”; e ciò perché quand'anche entrambe le asserzioni fossero esatte, non per questo l'appello poteva essere dichiarato inammissibile, dovendo, piuttosto, riguardarsi ai contenuti delle censure, per verificare se esse erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3 dell'art. 339 cod. proc . civ.

D'altra parte costituisce ius receptum che la regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art.113, comma 2, codice procedura civile, per le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all' art. 1342, codice civile, è dettata per le particolari modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti. (Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. anche Cass. 21 ottobre  2009, n.22382;Cass. 21 gennaio 2009  n. 1548).


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