Data: 22/07/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 17439 del 17 Luglio 2013. Nel calcolo dei 240 mq oltre i quali l'abitazione pu� essere considerata di lusso, a norma dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 agosto 1969, e quindi priva delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, rientra anche il ripostiglio. Ci� anche se le caratteristiche dimensionali e strutturali sono identiche a quelle della soffitta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con sentenza 17 luglio 2013, n. 17439. A norma del Decreto Presidente della Repubblica 131/1986, tariffa I, articolo 1, nota 2bis, il beneficio fiscale relativo alle agevolazioni sulla prima casa � connesso all'acquisto di case prive della caratteristiche di lusso indicate dal decreto 2 agosto 1969. Secondo l'articolo 6 del citato decreto ministeriale, costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unit� immobiliari �aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)�.  La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell'immobile la caratteristica dell'immobile di lusso, escludendo dal computo solo i predetti ambienti.

La Corte di Cassazione ha affermato in passato (Cass. 10807/2012 e 22279/2011) che:

 

a)     nel calcolo della superficie utile per stabilire se una abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorch� privi dell'abitabilit�, in quanto requisito non richiamato dal decreto ministeriale 2 agosto 1969;

b)    non � possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.


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