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Data: 20/07/2013 17:35:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 17461 del 17 Luglio 2013. Deve ricordarsi che il destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte. Pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non esigente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 (cfr. Cass. 28.04.2004, n. 8169 e Cass. 5759/2004). E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 17 luglio 2013, n. 17461. La questione riguarda la notifica della sentenza di appello nei confronti dell'appellante (che ha proposto ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile) presso entrambi i suoi difensori. La notifica al primo difensore è avvenuta in data 25.11.2010 e al secondo difensore in data 26.11.2010. La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta, con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, 25.1.2011, e cioè il 61° giorno successivo alla notifica della sentenza al primo avvocato, e pertanto, non tempestivamente. Inoltre, si deve ritenere inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l'allegazione o l'integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito: tale modalità, infatti, equivale nella sostanza a un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.
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