Data: 29/07/2013 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 17486 del 17 Luglio 2013. Il giudice di primo grado condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti dell'Inail a seguito di decesso sul lavoro del proprio dipendente, valutata la dinamica e accertata la responsabilit� a carico dell'azienda: a responsabilit� penale corrisponde parimenti responsabilit� civile nei confronti dell'ente. Tale statuizione veniva confermata anche in appello, agendo l'inail in regresso. Il datore di lavoro ricorre in Cassazione avverso la sentenza d'appello.

La Suprema Corte si pronuncia confermando la decisione di merito ed affermando che �l'azione, esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilit� penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attivit� lavorativa configura - non gi� un'azione surrogatoria ex articolo 1916 Cc, che l'istituto pu� esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bens� la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli articolo 10 ed 11 del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, che � esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attivit� lavorativa, giacch� essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ci� sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilit� solidale atteso che l'art. 2055 Cc consente la diversit� dei rispettivi titoli di responsabilit� (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri). L'azione di regresso ha natura propria ed � indipendente rispetto alla copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria.


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