Data: 25/07/2013 09:00:00 - Autore: L.S.
“Il datore di lavoro di impresa esecutrice deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi. E' principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l'accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più Imprese; ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S.; le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione del rischi, già sopra evocato.”. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n.31304 del 22 luglio 2013, ha rigettato il ricorso di un imprenditore ritenuto responsabile perché, in qualità di amministratore unico della impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile, aveva omesso di adottare prima dell'esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, sicché un dipendente della ditta subappaltatrice della ditta che aveva ricevuto la commessa dalla ditta dell'imputato, nell'attendere ai propri compiti precipitava al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte. La Suprema Corte ha altresì precisato che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall'obbligo di redigere il POS, nell'ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall'alto. E come ciò incombeva all'imputato, nella indiscussa qualità, così incombeva ai datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici. Non v'è alcun dubbio – affermano i giudici di legittimità – “sul fatto che l'imputato ha commesso la violazione della norma che impone la redazione del Pos e l'adozione delle misure in esse individuate (…). Nessun ‘assorbimento' di responsabilità determinato dalle omissioni riconducibili ai committenti; nessun ‘scalettamento' di responsabilità verso il basso, ovvero verso le imprese subappaltatrici.”
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