Data: 26/07/2013 07:30:00 - Autore: L.S.
Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 25/2013 proposto da CGIL, CISL e UIL, in merito alla possibilit� che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalit� di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell'art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012, fornisce chiarimenti al riguardo.
Il Dicastero precisa che "non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virt� della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare "le modalit� di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell'art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonch� i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa" possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.".
A differenza di quanto avviene in altre discipline - si legge nella risposta - che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello "nazionale" della contrattazione, il D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione "di settore".
Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001 - precisa il Dicastero - il "settore" �, peraltro, in pi� occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l'applicabilit� degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ci� che attiene al settore pubblico e privato; dall'altro per individuare l'ambito di appartenenza dell'impresa ad un determinato "settore produttivo".

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