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Data: 26/07/2013 08:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - Nel corso del 1997 Tizio subiva quattro ricoveri presso l'Istituto di Psichiatria dell'Ospedale San Martino di Genova, rimanendo assente dal lavoro, a causa di una sindrome depressiva, per lunghi periodi. Il Comune, quindi, decideva di inoltrare relazione al Prefetto di Genova per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. Il Prefetto, con provvedimento n. 171 del 15.9.1997, disponeva, nei confronti dell'interessato, la revoca della qualifica di agente di P.S., in precedenza conferita al momento dell'immissione in ruolo. Il Comune, sulla scorta del rilievo che la qualifica di agente di P.S. costituisse indispensabile requisito di appartenenza al Corpo di Polizia Municipale, adottava determinazione di mutamento del profilo di Tizio, inquadrandolo nel profilo amministrativo – collaboratore professionale – corrispondente alla ex qualifica di appartenenza. Con la Sentenza del 10 luglio 2013, n. 3711, il Consiglio di Stato ha però chiarito che come si evince chiaramente dal complessivo impianto della l. 65/1986 (“Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale”) e del D.M. 145/1987 (“Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”), lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di polizia municipale. Questi è infatti chiamato a svolgere, nel nostro ordinamento, molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi. La giurisprudenza dello stesso Consiglio ha già avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall'ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261). Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l'art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l'utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza. Non vi è, quindi, né vi può essere alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e il mutamento del profilo professionale dell'agente di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all'esercizio di funzioni che implichino l'uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l'espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono all'agente di polizia municipale in base alla legislazione vigente. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com |
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