Data: 28/07/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24 Luglio 2013 n. 17938. In tema di infortuni sul lavoro non sempre il datore di lavoro, o il responsabile della sicurezza che ne fa le veci (nel caso di specie, il dirigente collaudatore) � responsabile per le lesioni riportate dal sottoposto, ove il primo dimostri che il collaudo sarebbe andato a buon fine e che le mansioni assegnate al lavoratore erano adeguate rispetto alla sua qualifica ed esperienza professionale

�La responsabilit� del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. � di carattere contrattuale. (�) Ne consegue che la ripartizione degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni�. E' dunque onere del lavoratore lesionato �allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno � dipeso da causa da lui non imputabile, e cio� di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno�. Il giudice del merito aveva rilevato, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, come in effetti, da parte dell'azienda, fossero state adottate tutte le misure di sicurezza prescritte dalla legge e di come, conseguentemente, l'evento lesivo verificatisi dovesse essere qualificato come caso fortuito. Non ravvisando alcun difetto di motivazione n� violazione della legge applicata, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza di merito.


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