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Data: 11/08/2013 11:00:00 - Autore: Luana Tagliolini ”In materia di servitù telefoniche, il proprietario dell'immobile gravato dall'appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell'immobile, ha il diritto a veder rimuovere gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti e sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti, espressamente stabilito nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che ha costituito la servitù”. È questo il principio affermato dal Tribunale (sentenza n. 271/2013), nell'ambito di un giudizio avviato dai proprietari di un edificio in condominio che citarono la Telecom Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultima a rimuovere cavi, fili e/o impianti telefonici ubicati sul muro delimitante il giardino dell'abitazione, che gli attori intendevano demolire e sostituire con muro e ringhiera con cancellata, nonché gli altri cavi appoggiati sull'intero prospetto dell'immobile, anch'esso destinato a interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Giudice di primo grado evidenziava che l'art. 91, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettriche) stabilisce che negli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato (comprese le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Da suddette disposizioni normative, si deduce il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di impianti, fili o cavi installati dal gestore telefonico, a condizione che ciò sia necessario alla realizzazione di interventi di innovazione e manutenzione dell'immobile gravato e sempre che non vi sia un divieto di rimozione, espressamente stabilito e adeguatamente motivato nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. Non è stato dello stesso parere, lo stesso tribunale, riguardo la rimozione dei cavi insistenti sul prospetto dell'immobile, in quanto non era stata fornita la prova che il loro posizionamento impediva o ostacolava la realizzazione dei lavori di manutenzione. |
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