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Data: 01/08/2013 09:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Importante pronuncia della Corte di Cassazione relativa alla qualificazione giuridica della figura dei c.d. ausiliari del traffico, dipendenti di società private. Nel caso di specie, la Suprema Corte è chiamata a decidere sulla sussistenza dei reati di cui agli articoli 476 e 490, codice penale, contestati a un ausiliario del traffico, dipendente di una società incaricata dell'accertamento alle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli nel territorio comunale, il quale aveva alterato un verbale nell'indicazione del numero di targa dell'autoveicolo sanzionato e aveva distrutto la copia del verbale destinata ad essere consegnata all'autore della violazione. La natura privatistica della società, una s.p.a. sembrerebbe escludere la ravvisabilità del reato di cui all'articolo 476, codice penale e la distruzione della copia del verbale, che non teneva luogo dell'originale e costituiva in ipotesi mero attestato di un atto pubblico, sembrerebbe non integrare il reato di cui all'articolo 490, codice penale. D'altra parte, però, si sostiene che a prescindere dalla natura della società a cui era affidato il servizio, le condotte contestate erano poste in essere nell'esercizio di una attività alla quale l'articolo 68, comma 1, legge 23.12.1999, n. 488, ricollega il potere di redigere verbali aventi efficacia di atti pubblici. La Corte di Cassazione Penale, con sentenza 14.6.2013, n. 26222 ha statuito che l'ausiliario del traffico, dipendente di società privata, non risponde dei reati di cui agli articoli 476 e 490, codice penale. Vediamo perché. Innanzitutto, la norma dell'articolo 476, codice penale, vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale e, per effetto della previsione di cui al successivo articolo 493, l'incaricato di pubblico servizio, solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico: i c.d. ausiliari del traffico non rivestono, secondo la Suprema Corte, la qualifica di pubblici ufficiali. Proprio la norma dell'articolo 68, legge 488/99, delimita le funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. Anche se si volesse riconoscere a tale soggetto la qualifica di incaricato di pubblico servizio, è necessario evidenziare come all'ausiliario dipendente di società privata manchi la qualifica di pubblico impiegato, indispensabile per rispondere del reato di cui all'articolo 476, codice penale. Quanto all'imputazione di cui all'articolo 490, codice penale, invece, la Corte di Cassazione precisa che, posto che le copie di atti pubblici costituiscono oggetto materiale di reati quale quello in esame, ai sensi dell'articolo 492, codice penale, solo allorchè si tratti di copie autentiche che per espressa disposizione di legge tengano luogo degli originali mancanti, nella situazione oggetto del giudizio è necessario escludere che alla copia del verbale di contravvenzione, destinata ad essere consegnata al trasgressore, possa essere attribuita tale qualifica, in quanto a tale copia può essere riconosciuta unicamente la natura di attestato e non quella di atto o certificato pubblico, ai quali soli si riferisce la previsione incriminatrice di cui all'articolo 490, attraverso il rinvio ai precedenti articoli 476 e 477, codice penale. |
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