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Data: 05/08/2013 16:00:00 - Autore: C.G. di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. II, 3 luglio 2013, n. 16637. In sede di stipula di un contratto preliminare di vendita il promittente venditore dichiara la regolarità urbanistica dell'immobile ed il promissario acquirente versa alcune rate di acconto prezzo prima della stipula del contratto definitivo. Il giorno della stipulazione del contratto definitivo il promittente venditore non consegna la documentazione urbanistica ed il promissario acquirente, avendo verificato personalmente la regolarità urbanistica dell'immobile, constata che vi sono rilevanti incongruità dello stato di fatto rispetto alle planimetrie depositate in Catasto (tra cui un mutamento della destinazione d'uso del piano seminterrato). In Appello è stata pronunciata (in mancanza di specifica richiesta delle parti, le quali agivano per una risoluzione per colpa della controparte) la risoluzione del contratto preliminare per comune volontà delle parti. La Suprema Corte, in merito alla risoluzione, ha stabilito che, se è pur vero che “il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, (…), non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453 c.c., comma 2, di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.” è altresì vero che tale principio non può trovare accoglimento nel caso in esame in quanto “la stessa Corte ha accertato l'inadempimento sia del promittente venditore che del promissario acquirente (…)Ora, (…) la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare quale dei due inadempimenti si presentava come prevalente: e ciò in applicazione del principio secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (…), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”. |
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