Data: 11/08/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Francesca Tessitore - Cassazione civile 28 giugno 2013, n. 16364. Alla morte del padre, uno dei tre fratelli conviene in giudizio gli altri al fine di ottenere la divisione del patrimonio ereditario. I fratelli convenuti, attori in altre pendenze nelle quali chiedevano all'odierno attore il pagamento del prezzo dei materiali e della manodopera relativamente ad opere edificate sulle proprietà cadute in successione, chiedono il rigetto della domanda attorea in quanto tra di essi vi è un accordo, stipulato verbalmente prima del decesso del padre, in merito alla spartizione del patrimonio ereditario. In primo grado il Tribunale, riuniti i giudizi, ha dapprima dichiarato che il "presunto accordo di divisione (…) avrebbe dovuto essere consacrato da un atto scritto e non poteva provarsi a mezzo testimoni" ed, in secondo luogo, ha ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili, disponendone un'assegnazione proporzionale ai coeredi, unitamente a dei conguagli, oltre ad una somma a titolo di indennità.

In secondo grado la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che “alla situazione del coerede che abbia eseguito migliorie sulla cosa comune non possa applicarsi l'art. 1150 c.c., comma 5, a questo spettando, non l'indennità pari all'aumento di valore della cosa, ma il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera”. La Suprema Corte ha ribadito che il presunto accordo, effettuato quando il padre era ancora in vita, aveva ad oggetto una successione non ancora aperta (quindi potrebbe integrare un patto nullo), che è necessario effettuare un distinguo tra le spese sostenute sui beni ereditari prima e dopo l'apertura della successione (in quanto, per le spese sostenute prima del decesso, l'indennità è ai sensi dell'art. 936 c.c.) ed ,infine, ha confermato il principio menzionato dalla Corte d'Appello, stabilendo che la somma può essere chiesta “quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali o manodopera”.


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