Data: 04/08/2013 10:30:00 - Autore: C.G.

di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17467. Un socio di s.r.l. detenuta al 99,5%, conferisce, a seguito di aumento di capitale, l'azienda agricola di sua propriet� con un patto nel quale �si affermava che l'azienda rimaneva nell'esclusiva disponibilit� del conferente, che si riservava anche di procedere alla vendita degli immobili senza necessit� di preventivo assenso da parte della societ�, che s'impegnava a formalizzare gli atti necessari.� La Suprema Corte, ha rilevato che �non si d� simulazione del conferimento senza simulazione dell'aumento di capitale, e senza accordo simulatorio, richiesto, del resto, persino nel caso della simulazione degli atti unilaterali (�). E l'accordo simulatorio non pu� che investire, al tempo stesso, il conferimento e l'aumento di capitale sociale, nella quota attribuita al conferente.� In merito quindi alle parti dell'accordo simulatorio, sollevandosi l'ipotesi che i contraenti sono, almeno in parte, coincidenti, la Suprema Corte ha stabilito �che l'eventuale accordo simulatorio dovrebbe intervenire tra il conferente e la societ�, ma il vero problema, per la configurabilit� della simulazione del conferimento, � l'identificazione dell'organo (�)�. La Suprema Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:

- esiste un collegamento negoziale tra la delibera di aumento di capitale ed il conferimento con il quale il socio sottoscrive la propria quota;

-  l'amministratore della societ�, in quanto soggetto non dotato di poteri di legale rappresentanza in merito alle operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione della delibera di aumento del capitale, non pu� rappresentare la societ� �nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.�


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