Data: 30/07/2013 10:30:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni

Prof. Raffaele Manzoni - Il Miur ha emanato i provvedimenti concernenti la disciplina dei requisiti e delle modalità di indizione dei tirocini formativi abilitanti speciali in possesso di determinati requisiti:
• D. M. 25 marzo 2013, n. 81 , Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, riguardante la procedura della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (GU n.155 del 4.7.2013)
• D.M. 25 luglio 2013 n. 58 contenente termini e modalità di partecipazione ai TFA speciali) che verrà pubblicato nella G.U. del giorno 30 luglio 2013.

Requisiti per la partecipazione ai TFA speciali
I percorsi abilitanti speciali sono riservati ai docenti non di ruolo che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’ a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009.
Oltre al requisito del servizio gli interessati devono essere in possesso rispettivamente:
• Per la scuola dell’infanzia,del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;
• per la scuola primaria, del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.
N.B. Il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
• Per la scuola secondaria, titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.

Possesso della certificazione di lingua inglese per la scuola primaria
I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti all’acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta certificazione linguistica.

Requisiti di validità del servizio di insegnamento
Ai fini del raggiungimento del requisito del servizio occorre tenere presente quanto segue:
- E’ valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi del1`articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali).
- Il requisito del servizio si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
- E’ valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
- Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
- E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.

N.B. In attesa della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.

Presentazione delle domande
La domanda, a pena di esclusione, va presentata per una sola Regione e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998. e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077).
L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.
La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la procedura informatica POLIS presente sul sito internet del Miur seguendo le seguenti fasi :
1) fase di registrazione seguendo le indicazioni pubblicate nell’apposita sezione "Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito del Miur www.istruzlone.it. E’ necessario recarsi presso una qualsiasi scuola o presso un Ufficio scolastico per il riconoscimento fisico, ferma restando la possibilità di avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona residente nel territorio italiano;
2) fase di partecipazione inserendo la domanda avvalendosi del sito internet del Miur nella sezione dedicata “istanze on line, a decorrere dal 30 luglio 2013.
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del decreto nella G.U.

Partecipazione ai corsi
I Direttori Regionali compilano l'elenco degli ammessi e, d'intesa con gli Atenei e d’intesa con gli Atenei e le istituzioni A.F.A.M., provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli atenei e delle istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.
Si tenga presente che:
- non possono partecipare ai corsi speciali i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale;
- è consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010;
- la frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010;
- la frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 16 del DM 249/2010.

Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) Dati anagrafici dell’aspirante;
2) Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda con l’indicazione dell’ultima provincia di servizio, con la dichiarazione di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi;
3) Ordine di scuola;
4) Classe di concorso e/o tipologia di posto;
5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);
6) Servizi:
a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa per l’accesso:
a.1) servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012;
a.2) servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012;
a.3) servizi in centri di formazione professionale dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale);
c. ordine di scuola;
d. classe di concorso;
e. servizio prestato su sostegno;
f. giorni di servizio.
7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell’a.s. 2012/13;
8) Altre Abilitazioni:
- Data di conseguimento;
- Ente presso cui è stata conseguita;
- Votazione;
- Modalità di conseguimento;
- Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero);
- Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero).
9) Di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali;
10) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Pubblicazione degli elenchi degli ammessi - Esclusioni
Gli Uffici Scolastici Regionali,dopo l’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali, compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza.
E’ prevista l’esclusione:
- Per il difetto dei requisiti di partecipazione;
- Per aver presentato domanda fuori termine o in modalità diversa da quella telematica in precedenza indicata.
Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi.
Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.

Ricorsi
Avverso l’esclusione dalla partecipazione ai corsi è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Svolgimento dei corsi
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. Le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.
L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento. Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza.

Esame finale
I corsi si concludono con un esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. La disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti è riportata è riportata, per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla tabella 11 bis del D.M. 25 marzo 2013.

Prof.Raffaele Manzoni
Studio di consulenza ed assistenza legale
Per aspiranti all’insegnamento e personale della scuola
www.raffaelemanzoni.com


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