Data: 01/08/2013 16:30:00 - Autore: Gerolamo Taras

di Gerolamo Taras - La Corte dei Conti - Sezione di controllo del Veneto- sulla base del quadro normativo delineato e delle considerazioni svolte in precedenza, procede, di seguito, alla qualificazione giuridica delle disposizioni dell'articolo 2, commi 11, 12 e 13 del decreto legge 95/2012, al fine di stabilire se si tratti di norme speciali destinate a disciplinare la gestione degli esuberi delle amministrazioni pubbliche disposte dalla seconda spending review o se invece le stesse non concorrano ad integrare la disciplina ordinamentale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La specialità delle disposizioni risiederebbe nel fatto che le stesse si sostanziano in una sorta di intervento una tantum, teso ad una razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa: razionalizzazione che opererebbe, non per tutte le amministrazioni ma, solo,mediante le riduzioni delle sole dotazioni organiche,per quelle centrali (in applicazione dell'articolo 2 comma 1) e, successivamente all'emanazione dell'appositol'apposito DPCM, per gli enti locali (in applicazione dell'articolo 8, comma 8).

Tale tesi è avvalorata dall' interpretazione data alla norma dalla Funzione pubblica: “Il titolo del decreto-legge sottolinea l'esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione, determinino una migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi e garantendo il livello dei servizi.

Si tratta di una misura che si muove in coerenza con l'obiettivo del Governo di operare interventi selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica amministrazione e garantire l'effettiva invarianza della quantità dei servizi”. (Funzione pubblica- Direttiva n. 10/2012. “Spendingreview - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi”).

La Sezione, perviene a una diversa conclusione ritenendo che le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 2 di cui trattasi, non siano da considerarsi norme speciali ma che le stesse concorrano ad integrare la disciplina ordinamentale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Secondo i Giudici Contabili, tale tesi trova un supporto interpretativo nella disposizione di cui al comma 14 del medesimo articolo 2, ove si prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione”.

Di conseguenza,sempre secondo la Corte, in base a quest' ultima norma, le procedure del collocamento in pensione da eccedenze, la mobilità collettiva ed il prolungamento del periodo di disponibilità di cui ai commi 11 e 12 e la mobilità per ricollocazione del successivo comma 13, si applicano a tutte quelle situazioni nelle quali l'eccedenza del personale sia dichiarata per ragioni funzionali e finanziarie: in pratica le stesse ipotesi contemplate dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, norma di sistema,esaminate in precedenza (riportiamo per facilità di lettura, Ricordiamo il testo dell' art.33 deld.lgsn.165/2001: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”).

Con detta estensione il legislatore inserisce tutte le citate procedure di cui all'articolo 2 (ma anche altre nello stesso contenute) nel sistema ordinamentale dello stesso D.Lgs. n. 165/2001.

In sostanza l'art.33 del decreto legislativo 165/2001 viene riscritto, con aggiunte e specificazioni, dalle ulteriori previsioni procedimentali disposte dal comma 13 dell'art. 2 del DL95/2012, esaminate nella parte II di questa modesta esposizione.

A favore dell' interpretazione della Corte militano le risultanze dei lavori parlamentari in sede di conversione del decreto 95/2012, ove si ritiene che: “l'articolo 2, che, nell'intervenire al fine di ridurre le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, reca una normativa che fa sistema con quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, con quella contenuta agli articoli 6 (”Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”), 19 (”Incarichi di funzioni dirigenziali”) e 33 (“Eccedenze di personale e mobilità collettiva”) i quali formano in alcuni casi oggetto di modifiche non testuali (si vedano, al riguardo, i commi da 11 a 16, che integrano in via non testuale il succitato articolo 33 in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) ed ai quali le disposizioni contenute all'articolo 2 si sovrappongono”…

Pertanto il procedimento per la riduzione degli esuberi delineato dal comma 13 dell'art. 2 del DL 95/2012 non sembra presentare incompatibilità con il sistema delineato dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ma va ad integrarsi con esso.

Quest' ultimo è caratterizzato dalla presenza di un elenco (nazionale o regionale) di dipendenti collocati in disponibilità, cui si affianca con la nuova normativa un analogo elenco relativo alle vacanze presenti presso tutte le amministrazioni pubbliche. In pratica, mentre il sistema delineato dagli articolo 34 e 34 bis prevede la possibilità di ricollocare da parte degli organi preposti (regionali e nazionali)il personale in disponibilità presso le amministrazioni che, avendo vacanze in organico, intendono bandire procedure concorsuali (che vanno necessariamente comunicate alla Funzione Pubblica), la nuova procedura permette direttamente ai dipendenti inseriti nell'elenco di formulare domanda di ricollocazione (mobilità per ricollocazione) presso le amministrazioni che dichiarano vacanze in organico.

Queste individuano “criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico”, criteri che in base al dato testuale della disposizione sembrano porsi come modalità di selezione oggettivizzate (anzianità di servizio,anzianità nella qualifica,eventuali titoli di studio, cronologia della domanda di ricollocazione ecc.): con la conseguenza che il mancato accoglimento della domanda determina quale sanzione per l'ente il divieto di assunzioni.

La disposizione crea dunque una sorta di “stanza di compensazione” tra l'elenco dei posti vacanti presso tutte le amministrazioni pubbliche e quello del personale collocato in posizione di disponibilità,compensazione azionabile a domanda da parte di questi ultimi soggetti.

Da questa ricostruzione l'intero sistema procedimentale delle assunzioni nel Pubblico Impiego viene in qualche senso trasformato. Viene, in particolare, modificato il rapporto fra i diversi tipi di mobilità contemplati nell' ordinamento del Pubblico Impiego ed in particolare il rapporto tra la mobilità volontaria ex articolo 30 e la mobilità per ricollocazione ex art. 2, comma 13, del decreto legge 95/2012.

Ritiene la Sezione che, in mancanza di una norma di coordinamento, la mobilità per ricollocazione di cui al comma 13, dell'articolo 2, intesa quale norma di sistema che si integra alle procedure previste dal D.Lgs. n. 165/2001 nella soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero,vada esperita prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Quest'ultima dovrà essere attivata solo successivamente alla mancata presentazione da parte del personale collocato in disponibilità della domanda di ricollocazione presso la o le amministrazioni che presentino vacanze di organico appositamente evidenziate presso il sito web attivato (o da attivarsi) della Funzione Pubblica.

Milita a sostegno di tale prevalenza la ratio della disposizione di cui al comma 13 che si pone, assieme alle altre disposizioni dell'articolo 2, quale misura inserita nel complesso degli interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa del decreto 95/2001 finalizzata ad una: ”…. migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi e garantendo il livello dei servizi.

Si tratta di una misura che si muove in coerenza con l'obiettivo del Governo di operare interventi selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica amministrazione e garantire l'effettiva invarianza della quantità dei servizi. (Funzione pubblica- Direttiva n. 10/2012. Una finalità che, al pari delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, attua una razionalizzazione del personale in servizio, una sua migliore distribuzione ed un efficientamento complessivo delle pubbliche amministrazioni.

Milita altresì, a sostegno di tale ricostruzione, il dato testuale della norma laddove all'ultimo periodo del comma 13 si afferma che:“Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale”.

La procedura assunzionale finalizzata alla copertura delle vacanze in organico, si pone dunque come ipotesi eventuale e residuale rispetto alla mobilità per ricollocazione a domanda, del personale posto in posizione di disponibilità ed inserito negli appositi elenchi di cui all'articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Collegio, di seguito esamina le problematiche che possono presentarsi quando un' amministrazione deve procedere alla copertura di posti vacanti in organico.

La nuova procedura, al pari di quelle ex articolo 34 e 34 bis, prevede la presenza di personale collocato in disponibilità che può formulare domanda di ricollocazione presso le amministrazioni che abbiano comunicato vacanze (ex art. 34 e 34 bis) o che siano indicate nell'elenco di Funzione Pubblica (ex art. 2 comma 13).

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale La Corte si pone quindi il problema di come deve comportarsi l'amministrazione che, presentando vacanze di organico, non riceva apposite domande da parte dei dipendenti collocati in disponibilità perché non ve ne sono o perché l'elenco delle vacanze non risulta ancora adottato da parte di Funzione Pubblica.

La Sezione ritiene che a detti quesiti applicativi, possano sommariamente essere fornite le seguenti soluzioni:

 • in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco), le amministrazioni con vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la procedura di mobilità volontaria ex art.30 del decreto 165/2001;

• solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a quella dell'articolo 2, comma 13 del decreto 95/2012 allo svolgimento delle procedure di reclutamento)

 • nell'incertezza circa l'effettiva attivazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 13 del decreto legge95/2012, le amministrazioni sono comunque tenute:

- qualora abbiano personale collocato in disponibilità, a comunicare ai due soggetti preposti l'elenco dello stesso (in attesa che Funzione pubblica chiarisca se vada ancora effettuata la comunicazione alle strutture regionali data la centralizzazione della tenuta dell'elenco prevista dall'articolo 2, comma 13 del decreto legge 95/2012);

- qualora abbiano vacanze di personale, ad inserire nella programmazione triennale la previsione che le eventuali nuove assunzioni siano subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti, alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ai sensi dell'articolo 2 comma 13 del decreto legge 95/2012 e dell'articolo 34, comma 8,del D.Lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della riflessione di cui al precedente punto);

- qualora debbano coprire dette vacanze, ad inviare alla Funzione Pubblica ed alle strutture regionali, contestualmente alla comunicazione di voler attivare le procedure di mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire qualora detta procedura non vada a buon fine;

- di procedere, qualora la procedura di mobilità ex articolo 30 non abbia sortito gli effetti sperati,all'avvio delle procedure concorsuali, osservando l'eventuale regime di autorizzazione delle assunzioni ed il regime dei vincoli di spesa ed assunzionali vigente, decorsi due mesi dall'invio della comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle strutture regionali o della Funzione pubblica.


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