Data: 02/08/2013 09:00:00 - Autore: Stefania Squeo
DI STEFANIA SQUEO

Cassazione, sent. 24 giugno 2013, n.15753: confermata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, anche se convivente con altro uomo, in ragione della necessità di tutelare la figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, che in tale casa risiede.

In una causa di divorzio, il Tribunale di primo grado [1], revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, avendo la medesima instaurato in essa una nuova convivenza. Ciò nonostante la moglie avesse avuto l'affidamento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Il Tribunale, affermava che tale decisione discendeva dal tenore letterale dell'art.155 quater cod. civ., nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione, ove l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

In Appello [2], in riforma della sentenza di primo grado, la casa coniugale veniva assegnata alla moglie, con motivazioni confermate dalla recentissima Corte di Cassazione.

La Corte, infatti, afferma che nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma suddetta [3], deve essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).

In conclusione
La circostanza della nuova convivenza della madre, va sottoposta sempre al vaglio del preminente interesse dei figli conviventi, sia minorenni, sia maggiorenni non economicamente autosufficienti. Tale interesse deve essere valutato concretamente, con riferimento allo sviluppo psicofisico dei figli e al loro tempo trascorso, nella casa coniugale, sussistendo il quale la casa coniugale va assegnata alla madre, anche qualora quest'ultima, in essa, conviva già con altro uomo.

Stefania Squeo
Mediatore e praticante avvocato abilitata
Foro Milano
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[1] Tribunale di Reggio Emilia, sent. del 14 giugno 2010
[2] Corte d'Appello di Bologna, sent. del 15 marzo 2011
[3] Corte Cost. sent. n.308 del 29 luglio 2008

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