Data: 01/09/2013 09:40:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli -Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 18363 del 31 Luglio 2013. In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, coma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, per ipotesi come la soppressione di un ramo d'azienda o di un reparto autonomo: ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 luglio 2013, n. 18363.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 54, per la parte che interessa la causa in commento, dispone, al primo comma, che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”; al terzo comma che “il divieto di licenziamento non si applica nel caso: …b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;…”; al quarto comma, come successivamente modificato, che “durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo……omissis….”. Per cui solo in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda è possibile il collocamento in mobilità della lavoratrice madre.


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