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Data: 02/08/2013 16:24:00 - Autore: Avv. Raffaella Romano
Avv. Raffaella Romano - La sanzione disciplinare irrogata ad un rappresentante sindacale, ove illegittima, è anche antisindacale laddove il lavoratore sia stato punito mentre si faceva portavoce di una istanza collettiva di più lavoratori.
Il Tribunale di Trani-sez. Lavoro (dr.ssa La Notte Chirone), con decreto ex art. 28 S.L. del 22.07.2013 n. 25275, ha dichiarato antisindacale, e quindi annullato, la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata ad un insegnante (membro della R.S.U. di quella scuola) che si era fatto portavoce di una richiesta, sottoscritta da ben 41 colleghi, di convocazione straordinaria ed urgente del Collegio dei Docenti, portandola in segreteria, per chiederne l'acquisizione al protocollo, durante l'intervallo.
Invece, secondo il dirigente scolastico, il docente si era recato in segreteria subito dopo l'intervallo; tanto desumeva dall'orario che l'addetta di segreteria aveva apposto sul timbro di protocollo.
Invano il docente spiegava, in sede di controdeduzioni, che quell'orario non era attendibile, in quanto la registrazione del documento al protocollo della scuola non era avvenuta in sua presenza.
Il Giudice del Lavoro di Trani ha condannato l'operato del dirigente scolastico, che avrebbe dovuto mostrare una maggiore elasticità nell'esercizio del potere disciplinare, anziché mettere in atto, in danno del docente, una "imponente macchina sanzionatoria", procedendo ad interrogatori e relative verbalizzazioni, con conseguente dispendio di tempo, risorse (anche cartacee) e costi, per un ritardo del docente che -ove anche commesso- sarebbe stato di appena cinque minuti.
Il G.L. ha inoltre messo in dubbio tale ritardo, innanzitutto perché l'Ufficio protocollo è sprovvisto di un orologio in grado di attestare con sicurezza l'orario, dovendo invece fare affidamento sulle valutazioni soggettive dell'impiegato addetto e dei suoi strumenti di misurazione del tempo.
Inoltre, il G.L. ha valutato come pienamente attendibili le dichiarazioni testimoniali di altri insegnanti, i quali avevano confermato la prassi, invalsa in quell'istituto scolastico, di non protocollare seduta stante i documenti.
Le suddette argomentazioni hanno deposto per la pretestuosità del comportamento adottato dal dirigente scolastico nei confronti dell'insegnante, il quale peraltro -osserva il G.L.- avrebbe potuto beneficiare di un po' di tolleranza in più, della pur minimale durata di cinque minuti, attesa la sua veste di R.S.U., per la quale non avrebbe certamente avuto problemi a richiedere, ove ve ne fosse stato bisogno, un permesso sindacale.
Avv. Raffaella Romano - raffaellaromano@hotmail.com - foro di Bari
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