Data: 02/01/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16954/2003) ha stabilito che Trenitalia deve rimborsare il biglietto dell'areo nel caso in cui un passeggero perda il volo a causa del ritardo del treno. I Giudici di Piazza Cavour, partendo dal presupposto che il Giudici di Pace, nelle cause di valore non superiore a due milioni delle vecchie lire, ha il potere - dovere di pronunciare secondo equità (ossia deve necessariamente formulare la regola decisoria del caso concreto, c.d. equità formativa della regola del singolo caso ovvero sostitutiva della regola di diritto) ha osservato che "il giudice non ha l'obbligo ne di individuare la norma giuridica sostanziale astrattamente applicabile, ne di applicarla in concreto, e perciò non ha nessun obbligo di indicare le ragioni per cui intende discostarsene" e che l'unico suo obbligo è quello di "rendere comprensibile il procedimento logico intuitivo seguito per la determinazione della regola equitativa". Nel caso concreto, la ratio decidendi del Giudice di Pace è resa palese dalla evidenziata natura privatistica dell'Ente Ferrovie dello Stato e dalla riscontrata eccezionalità del ritardo nell'esecuzione della prestazione da esso dovuta in qualità di vettore.
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