Data: 07/08/2013 07:30:00 - Autore: L.S.
Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative, il cd, patto di dequalificazione quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro costituisce non già una deroga all'art. 2103 c.c., inderogabile secondo il disposto del secondo comma di tale norma, bensì adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore; pertanto il datore di lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il recesso, anche con l'impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti, nel solo caso in cui il lavoratore ha, sia pure con formule non rituali, manifestato la sua disponibilità ad accettarle. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18535 del 2 agosto 2013, rigettando il ricorso di una lavoratrice licenziata a seguito di visita medica collegiale al cui esito era stata valutata inidonea allo svolgimento delle mansioni di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, ha precisato che "l'onere del repechage del lavoratore inidoneo allo svolgimento delle mansioni alle quali è adibito è principio pacificamente espresso nella sentenza delle sezioni unite 7 agosto 1998, n. 7755, pronunciata a composizione dei contrasti di giurisprudenza esistenti sulla questione, rispetto alla quale è stato affermato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli art. 1 e 3 I. 606/1966 - normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli art. 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c. -se risulta ineseguibile non soltanto l'attività svolta in concreto dal prestatore, ma è esclusa anche la possibilità, alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ai sensi dell'art. 2103 e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa, senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore." In particolare - proseguono i giudici di legittimità - nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può, tuttavia, pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore. Vero è che, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest'ultimo attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede in impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico-produttiva. Tuttavia, ove il lavoratore non abbia contestato nella prima occasione processuale utile alcune delle suddette circostanze allegate dal datore di lavoro nell'atto di costituzione e non abbia manifestato la disponibilità ad essere adibito anche a mansioni eventualmente inferiori, non può poi lamentare che il datore di lavoro non abbia completamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente. In conclusione - si legge nella sentenza - il datore dì lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il recesso anche con l'impossibilità dì assegnare mansioni non equivalenti nel solo caso in cui il lavoratore abbia, sia pure senza forme rituali, manifestato la sua disponibilità ad accettarle. "Ciò che correttamente è stato escluso nella fattispecie, alla stregua delle allegazioni della lavoratrice, da cui risultava che la stessa riteneva il licenziamento illegittimo perché, quand'anche fosse stata provata la propria incapacità lavorativa parziale, sussisteva per l'azienda l'obbligo dì adibirla a mansioni equivalenti a quelle svolte nell'ultimo periodo di lavoro antecedente il licenziamento. Ed invero, la lavoratrice ha mostrato di non accettare la possibilità di essere addetta a mansioni di portantino insistendo nella adibizione a mansioni di OTA ,in relazione alle quali ha sostenuto la compatibilità con le condizioni fisiche dell'attività di trasporto svolta normalmente con l'intervento anche di personale infermieristico. (...) La conclusione alla quale, sulla base di tale accertamento dì fatto nella specie insindacabile, è giunto il giudice del gravame, che, cioè, la lavoratrice non poteva pretendere di permanere nelle stesse mansioni venendo esentata da uno dei compiti previsti, è, pertanto, del tutto conforme alle premesse giuridiche precisate."
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