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Data: 10/08/2013 10:27:00 - Autore: A.V.![]() Questa voce di danno però può essere inclusa "nel danno biologico applicando un criterio liquidativo complessivo ed equitativamente determinato" che tenga conto anche dei criteri soggettivi. Nella fattispecie la sentenza della Corte d'Appello aveva "fatto riferimento alla specifica posizione lavorativa del danneggiato". Nella parte motiva della sentenza la Corte chiarisce anche anche un altro aspetto della liquidazione del danno e spiega che non "può considerarsi errata la liquidazione degli accessori al danno liquidato globalmente fino alla sentenza in quanto il giudice d'appello ha con una formula generale (rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data della sentenza) indicato un criterio di quantificazione che lungi da intendersi come disapplicativo dei principi più volte, sul punto, ribaditi dalla giurisprudenza circa la decorrenza della rivalutazione monetaria dal verificarsi del fatto in caso di debito di valore quale quello in esame, deve, invece, leggersi come rispettoso di tali principi avendo la Corte manifestato di aver valutato il danno complessivamente determinato all'epoca della sentenza (i fatti si riferiscono invece agli anni 1997/1998) già comprensivo di detti accessori". Vai al Testo della sentenza n. 14017/2013 Per la definizione di danno esistenziale vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Danno_esistenziale Vedi anche: Raccolta di articoli sul danno esistenziale |
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