Data: 25/08/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18653 del 6 Agosto 2013. L'art. 1130 cod. civ. elenca i poteri-doveri dell'amministratore di condominio. In particolare, al numero quattro il legislatore ha previsto che questa figura debba �compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio�. In pratica quali sono i poteri che l'amministratore pu� esercitare a tutela dei beni comuni? E quali invece eventualmente esercitabili solo previo rilascio di mandato specifico?

A questa domanda ha risposto la Suprema Corte pronunciandosi circa un caso di difetto di costruzione e delle relative azioni proposte dal condominio ricorrente (avverso la sentenza d'appello  ) a mezzo del suo amministratore. In particolare, lo stesso aveva proposto sia azione di responsabilit� contro il costruttore ex art. 1669 cod. civ., sia azione di risarcimento danni non solo per il ristoro del danno subito dalle parti comuni, ma anche per le singole unit� abitative di propriet� esclusiva dei singoli condomini. Tale circostanza � stata dedotta dalla Suprema Corte poich� non espressamente contestata nel primo grado di giudizio, ma solo in fase di appello.

Dopo essersi soffermata ad esplicare i requisiti di forma richiesti dal codice di procedura al fine di correttamente proporre ricorso al presente organo giudicante, la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo il quale �in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio � gli consente di promuovere azione di responsabilit�, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitariet�, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unit� immobiliari di loro propriet� esclusiva�. La Suprema Corte accoglie tale motivo di ricorso rinviando la questione al giudice del merito, rigettando i restanti.


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